Sez. 1, Sentenza n. 692 del 30/03/1967 (Rv. 326729 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA - REGISTRAZIONE TARDIVA - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DELLA SOPRATTASSA - OBBLIGO SOLIDALE.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA - REGISTRAZIONE TARDIVA - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DELLA SOPRATTASSA - OBBLIGO SOLIDALE.*
L'Onere del pagamento dell'imposta e dell'eventuale sopratassa per ritardata registrazione per gli Atti da registrare in termine fisso (nella specie, contratto di appalto) si ripartisce, in difetto di diversa pattuizione, in parti uguali tra i contraenti. (Conf. 610-64).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 98 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1298
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)