Ordinamento giudiziario
Testo in vigore al
Art. 275 Procedimenti disciplinari pendenti
1. Per i procedimenti disciplinari che, alla data di entrata in vigore del presente ordinamento, non sono stati definiti da parte della suprema corte disciplinare e dei consigli disciplinari presso le corti di appello, continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente vigenti.
2. La corte disciplinare per la magistratura, costituita in conformita' del disposto dell'art. 236, funziona da organo di unico grado, e di secondo grado per i procedimenti in corso presso i consigli disciplinari distrettuali.
Titolo decimo. Disposizioni finali.
Art. 276 Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e regolamenti generali
1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili concernenti la materia regolata dal presente ordinamento.
2. Fino a quando non sara' provveduto alla emanazione di norme regolamentari per l'esecuzione dell'ordinamento medesimo, continuano ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto applicabili.
3. Ai magistrati dell'ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono contrarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti.102