Ordinamento giudiziario
Testo in vigore al
Art. 275
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160
Titolo decimo. Disposizioni finali.
Art. 276 Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e regolamenti generali
1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili concernenti la materia regolata dal presente ordinamento.
2. Fino a quando non sara' provveduto alla emanazione di norme regolamentari per l'esecuzione dell'ordinamento medesimo, continuano ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto applicabili.
3. Ai magistrati dell'ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono contrarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti.102