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Ordinamento giudiziario

Testo in vigore al

Titolo decimo. Disposizioni finali.

Art. 276 Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e regolamenti generali

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili concernenti la materia regolata dal presente ordinamento.

2. Fino a quando non sara' provveduto alla emanazione di norme regolamentari per l'esecuzione dell'ordinamento medesimo, continuano ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto applicabili.

3. Ai magistrati dell'ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono contrarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti.102