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Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

Testo in vigore al

Titolo I. Modificazioni e integrazioni al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Gli articoli 6, 8, 9, 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 6. - I contributi per le assicurazioni base per la invalidita', vecchiaia e superstiti, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani ai sensi dell'art. 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sono dovuti nella misura stabilita dalle tabelle A e B allegate al presente decreto e per ogni periodo di lavoro nelle medesime indicato. "I contributi sono dovuti anche nel caso in cui il lavoratore non abbia prestato la sua, opera per l'intero periodo indicato nelle tabelle di cui al comma precedente. "Qualora i lavoratori contemplati dalla tabella B, n. 1, siano retribuiti a quindicina, la retribuzione settimanale si determina moltiplicando la retribuzione quindicinale per 24 e dividendo il prodotto per 52. "Per particolari categorie di lavoratori ed anche per limitate zone del territorio nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, puo' stabilire apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo del contributo e fissare altresi' i periodi medi di attivita' lavorativa". "Art. 8. - Agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie e della misura, di esse, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, fra quelle indicate dalle tabelle allegate al presente decreto, nella quale hanno contribuito per un maggior periodo di tempo:

  1. a) nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato per la pensione di vecchiaia;

  2. b) nell'ultimo quinquennio precedente la morte dell'assicurato per la pensione e le indennita' ai super stiti, e nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per la pensione di invalidita' e per le prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi;

  3. c) nell'ultimo biennio precedente l'inizio della disoccupazione per le prestazioni dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria".

"Art. 9. - L'assicurato ha diritto alla pensione:

  1. 1) al compimento del 60° anno di eta' per gli uomini e del 55° anno di eta' per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:

  2. 180 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero

  3. 780 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero 15 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero

  4. 2340 contributi giornalieri di cui alla tabella 8, n. 3, per
    gli uomini, ovvero

  5. 1560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero

  6. 1560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali, se uomini, ovvero 1040 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, purche' risultino inscritti come tali negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamento;

  7. 2) a qualunque eta', quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 e quando:

    1. a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale della assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:
      60 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
      260 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1,
      ovvero
      5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero
      780 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per
      gli uomini, ovvero
      520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero
      520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero
      350 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se donne o giovani;

    2. b) sussistano nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno:

    12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero un contributo annuo di cui alla tabella B, numero 2, ovvero 156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero 104 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani.

"Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati o accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma.

"I limiti di eta' di cui al n. 1) del presente articolo sono ridotti di cinque anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore i contributi di cui sopra, ridotti di un terzo. "Per i lavoratori agricoli avventizi e compartecipanti si considerano utili ai fini dei requisiti richiesti dal presente articolo per il conseguimento della pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949". "Art. 12. - L'ammontare della pensione annua e determinato:

  1. a) per gli assicurati, in ragione del 45 per cento delle prime 1500 lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive 1500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;

  2. b) per le assicurate, in ragione del 33 per cento delle prime 1500 lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive 1500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi. "La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' presentata la domanda. "Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso almeno un anno dalla data di raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la pensione medesima sara' maggiorata come segue:

    1. 1) per le donne, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento compresi tra il 55° e il 60° anno di eta', e' della seguente misura:

      1. 1) per un anno........................ 3 per cento

      2. 2) per due anni....................... 6 " "

      3. 3) per tre anni....................... 10 " "

      4. 4) per quattro anni................... 15 " "

      5. 5) per cinque anni.................... 22 " "

      "Per gli anni di differimento successivi al 600 anno di eta', la percentuale di maggiorazione e' quella indicata nel n. 2) del presente articolo ed e' applicata sulla pensione eventualmente maggiorata in base alle percentuali di cui al n. 1);

    2. 2) per gli uomini, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento compresi fra il 60° e il 65° anno di eta', e' della seguente misura:

      1. 1) per un anno........................ 6 per cento

      2. 2) per due anni....................... 13 " "

      3. 3) per tre anni....................... 21 " "

      4. 4) per quattro anni................... 30 " "

      5. 5) per cinque anni.................... 40 " "

      "La pensione, calcolata secondo le norme di cui ai precedenti commi, e' aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a; carico del pensionato, di eta' non superiore ai 18 anni o anche di eta' superiore purche' inabile al lavoro, nonche' della quota di lire 100 annue di cui all'art. 59, lettera a) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827".

    "Art. 13. - Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato sempreche' per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l'eta' di 18 anni e non esercitino alcuna attivita' lavorativa e ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

"Tale pensione e' stabilita nelle seguenti aliquote della pensione gia' liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'art. 12:

  1. a) il 50 per cento al coniuge;

  2. b) il 20 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge oppure il 30 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
    "La pensione ai superstiti non puo' in ogni caso essere, complessivamente, ne' inferiore alla meta', ne' superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'art. 12.

"Se superstite e' il marito, la pensione e' corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10.

"Qualora non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti, la pensione e' riversibile ai genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni, che non siano gia' titolari di pensione diretta, nella misura del 15 per cento per ciascuno".

Art. 3

1. Tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota, pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo, da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie.

Art. 4

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi per i quali e' corrisposta la indennita' ordinaria dell'assicurazione obbligatoria contro la dissocupazione sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa.

2. Per detti periodi si computera' come versato a favore dei singoli assicurati il contributo calcolato sulla me dia dei singoli contributi effettivamente versati nella assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti nell'ultimo anno anteriore a ciascun periodo di disoccupazione indennizzato.

3. Per la copertura dell'onere relativo sara' annualmente trasferita al Fondo assicurati obbligatori e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo art. 14, una somma da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato nell'assicurazione obbligatoria e nel Fondo per l'adeguamento delle pensioni per la generalita' degli assicurati.

4. Per i tubercolotici regolarmente assicurati per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa i periodi di degenza in regime sanatoriale e i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge.

5. Per i periodi da computarsi come utili ai fini del comma precedente e per la copertura del conseguente onere a carico della gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, si seguono gli stessi criteri previsti nei commi secondo e terzo del presente articolo.

Art. 5

1. L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro oppure venga meno l'obbligo assicurativo per il compimento dell'eta' di 60 anni, se uomo, e di 55 anni, se donna puo' rispettivamente conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni obbligatorie per la invalidita', la vecchiaia, e i superstiti e per la tubercolosi o raggiungere i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidita' mediante il versamento di contributi volontari all'assicurazione base e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

2. A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. L'autorizzazione non puo' essere accordata se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato non possa far valere, nell'assicurazione nella quale richiede di effettuare i versamenti volontari, almeno uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione obbligatoria:

4. 12 contributi mensili di cui alla tabella A;

5. 52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1; un contributo annuo di cui alla tabella B, n. 2;

6. 93 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini;

7. 62 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani.

8. Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati o accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma.

9. I lavoratori agricoli i cui contributi obbligatori giornalieri non raggiungono nell'anno il minimo di 104 se uomini e 70 se donne, possono provvedervi anche annualmente in corso di assicurazione con versamenti volontari sino alla concorrenza di detti minimi.

Art. 6

1. L'assicurato ammesso a contribuire volontariamente e' assegnato, ai fini della contribuzione e delle prestazioni, alla categoria professionale nella quale egli ha prevalentemente contribuito nell'ultimo quinquennio precedente l'ultimo contributo obbligatorio versato.

2. Il versamento, dei contributi deve essere effettuato in relazione alla classe o categoria di appartenenza, nell'ammontare indicato nell'articolo seguente, mediante applicazione di speciali marche di contribuzione, settimanali o mensili a seconda della categoria, sulla apposita tessera individuale rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. Per il personale addetto ai servizi familiari l'ammontare dei contributi da versare per la prosecuzione volontaria e' quello stesso previsto dalle norme vigenti per il personale in servizio e secondo l'ultima categoria di appartenenza.

4. Nel caso di prosecuzione volontaria di ambedue le assicurazioni, per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi, la contribuzione deve essere effettuata per entrambe in relazione alla stessa classe.

5. L'applicazione delle marche deve essere effettuata allo scadere di ogni settimana o di ogni mese successivi alla data di autorizzazione, procedendosi all'immediato annullamento di ciascuna marca mediante apposizione della data di applicazione.

6. La prima tessera ha validita' limitata ai ventiquattro mesi successivi a quello nel quale viene rilasciata. Entro i primi due mesi dalla scadenza della prima tessera, l'assicurato ammesso alla contribuzione volontaria deve riconsegnare la tessera all'Istituto, con applicate le marche contributive relative all'anno scaduto e l'Istituto a sua volta rilascia una nuova tessera valida per i ventiquattro mesi successivi, sulla quale devono essere applicate le marche a cominciare dalla settimana o dal mese immediatamente seguente a quello cui si riferisce l'ultimo contributo volontario applicato sulla precedente tessera.

7. In caso di riconsegna della tessera all'Istituto oltre il termine stabilito nel precedente comma, la nuova tessera sara' rilasciata con la data della riconsegna predetta e l'assicurato non potra' applicarvi marche a copertura dei periodi anteriori a sei mesi dalla data medesima.

8. I contributi volontari regolarmente versati ai sensi delle presenti norme sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi obbligatori.

Art. 7

1. I contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo art. 14, ai fini della prosecuzione volontaria di cui al precedente art. 5 sono costituiti dalla somma delle quote a) e b) di cui all'art. 16, nella misura percentuale prevista dall'art. 31, ridotta del 15 per cento, sulle retribuzioni comprese nella classe o categoria a cui e' inscritto l'assicurato all'atto nel quale viene richiesta l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Art. 8

1. L'acquisto delle marche per le assicurazioni sociali obbligatorie deve essere effettuato in coincidenza col versamento del contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, presso il medesimo ufficio che riceve il versamento. L'ufficio stesso fara' risultare, mediante apposita annotazione sui documenti di versamento, l'avvenuto acquisto delle marche in corrispondenza al numero dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, e alle classi di retribuzione.

2. L'applicazione delle marche sulle tessere personali dei lavoratori assicurati e' in conseguenza effettuata per l'intero periodo di paga cui si riferisce il versamento di cui al precedente comma entro 10 giorni dalla scadenza del periodo medesimo, salva la facolta' prevista dall'art. 21 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422.

Titolo II. Adeguamento delle pensioni per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

Art. 9

1. Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti:

  1. a) se dovute con decorrenza successiva al 31 dicembre 1951, sono integrate fino a raggiungere un ammontare complessivo pari a 45 volte l'importo della pensione base risultante dalla liquidazione a norma degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'art. 2, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126;

  2. b) se dovute con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1952, ad eccezione di quelle di cui al comma successivo, sono integrate fino a pensione base spettante secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.

2. Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, liquidate in base alla qualifica di operaio dell'assicurato e dovute con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1952, sono determinate nel loro ammontare rivalutato da apposita tabella di liquidazione, nella quale le pensioni base nell'ammontare spettante anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, debbono riunirsi in gruppi di 100 in 100 lire; sull'importo dei contributi assicurativi corrispondenti al punto medio di ciascun gruppo di pensioni deve determinarsi una nuova pensione base a norma degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'art. 2 della presente legge; questa pensione base deve essere integrata fino a raggiungere un importo complessivo pari a 45 volte il suo ammontare.

3. L'ammontare annuo delle pensioni integrate a norma dei commi precedenti e di quelle risultanti dall'applicazione dei successivi articoli 10 e 26 e' maggiorato ai sensi del precedente art. 3.

4. La differenza fra il trattamento complessivo di pensione previsto dai precedenti commi e la pensione base e' a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni di cui al successivo art. 14.

5. La rata mensile del trattamento di pensione e' arrotondata per difetto o per eccesso alle 50 lire.23

Art. 10

1. Il trattamento di pensione di cui all'articolo precedente sostituisce l'assegno integrativo, l'indennita' di caropane e gli assegni straordinari e supplementari di contingenza di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, alla legge 14 giugno 1949, n. 322 e successive modificazioni. L'ammontare annuo delle pensioni integrate ai sensi del predetto art. 9 non puo' essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, ai seguenti minimi:

  1. a) pensioni di vecchiaia ai pensionati
    di eta non inferiore ai 65 anni e pensioni
    di invalidita'............................. L. 60.0003

  2. b) pensioni di vecchiaia ai pensionati
    di eta inferiore ai 65 anni............... " 42.0003

  3. c) pensioni ai superstiti............. " 42.0003

2. Il diritto a beneficiare del trattamento minimo di cui alla lettera a) del precedente comma decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di eta'.
I trattamenti minimi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio a carico del pensionato.
Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono piu' pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito.
Nel caso in cui, nonostante il cumulo, non si raggiunga il minimo, la pensione dell'assicurazione obbligatoria sara' integrata sino a raggiungere un trattamento complessivo pari al minimo previsto.

Art. 11

1. L'ammontare annuo della pensione integrata non puo' superare l'80 per cento della retribuzione media assoggettata a contributo nell'ultimo quinquennio di assicurazione.

Art. 12

1. Ai titolari di pensione che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, il trattamento complessivo di pensione previsto dalla presente legge e' ridotto di una quota pari ad un quarto del trattamento stesso, salvo quanto e' disposto nel comma seguente. I lavoratori sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualita' di pensionati.3

2. La trattenuta di cui al precedente comma non puo' superare il 25 per cento della retribuzione.3

3. Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata la qualita' di pensionato del proprio dipendente, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione l'importo della quota prevista nel primo comma e corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di versarlo all'Istituto stesso che lo accreditera' al Fondo adeguamento pensioni.

4. Ai titolari di pensione con importi minimi di cui all'art. 10, quando prestino la loro opera retribuita alle dipendenze altrui, non viene applicata alcuna trattenuta.

5. Dalla trattenuta di cui al primo comma sono esclusi i lavoratori agricoli giornalieri inclusi negli elenchi anagrafici con un numero di giornate attribuite sino a un massimo annuo di 156 se uomini e di 104 se donne.

6. Per i lavoratori agricoli giornalieri inscritti negli elenchi anagrafici con un numero annuo di giornate attribuite superiore a 156 se uomini e a 104 se donne, la trattenuta sara' effettuata direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base del numero delle giornate risultanti dagli elenchi anagrafici.

Art. 13

1. Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione, spetta al coniuge un'indennita' pari a 45 volte l'ammontare dei contributi versati, sempreche' nel quinquennio precedente la morte risulti versato o accreditato almeno un quindicesimo dei contributi indicati al n. 1) del primo comma dell'art. 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge.

2. L'indennita' non puo' essere inferiore a L. 22.500 ne' superiore a L. 67.500.

3. In mancanza del coniuge l'indennita' spetta ai figli, sempreche' per essi sussistano le condizioni stabilite dall'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge.

4. L'indennita' spettante ai figli e' liberamente pagata a chi esercita la patria potesta'.

Art. 14

1. Il Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali, istituito col decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 ed il Fondo di solidarieta' sociale, istituito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, sono soppressi.

2. Presso l'istituto nazionale della previdenza sociale e' istituito il Fondo per l'adeguamento delle pensioni con separata contabilita'.

3. Le gestioni del Fondo di integrazione, relative alla assicurazione disoccupazione ed all'assicurazione tubercolosi, sono fuse con quelle delle rispettive assicurazioni.

4. Le attivita' e le passivita' del Fondo di integrazione, risultanti dai rendiconti alla data di chiusura delle gestioni integrative per le pensioni, per la disoccupazione e per la tubercolosi, sono attribuite rispettivamente al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, alla gestione dell'assicurazione disoccupazione ed a quella dell'assicurazione tubercolosi.

5. Le attivita' e le passivita' del Fondo di solidarieta' sociale sono attribuite al Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

6. Il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, la gestione assicurazione disoccupazione e la gestione assicurazione tubercolosi subentrano in ogni diritto, ragione ed azione come pure negli oneri pertinenti rispettivamente al Fondo di integrazione ed al Fondo di solidarieta' sociale.

7. Sono conseguentemente soppressi il Comitato speciale ed il Collegio dei sindaci del Fondo di integrazione e le rispettive attribuzioni rientrano nella competenza degli organi normali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

8. L'importo netto del fondo di riserva, risultante dal bilancio di chiusura al 31 dicembre 1950 della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la nuzialita' - la natalita', soppressa con l'art. 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, e' devoluto all'Ente nazionale per la assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327.