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Sez. 2, Sentenza n. 16141 del 02/08/2005 (Rv. 584851 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE | Notificazione "ex" art. 140 cod. proc. civ. - Perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario - Adempimenti prescritti dall'art. 140 cod. proc. civ. - Necessità - Nullità o inesistenza della notificazione - Differenze - Nullità - Conseguenze - Sanatoria - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie in tema di notifica ad amministratore di condominio.
Stato
decisa il 2005-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584851-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE

Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento), con la conseguenza che, in caso d'omissione di uno di essi (nella specie, mancata affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione), la notificazione è nulla, mentre essa è inesistente quando manchi del tutto o sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, perché avvenuta in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano attinenza alcuna (o che non presentino alcun riferimento o collegamento) con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea. In caso di notificazione eseguita in luogo diverso da quello stabilito dal codice di rito, ma che tuttavia possa avere qualche riferimento con il destinatario, la notifica è affetta da nullità, sicché il giudice, mancando la spontanea costituzione del convenuto, deve ordinarne la rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. che, avendo efficacia ex tunc, impedisce ogni decadenza. (In applicazione dei principi di cui sopra, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente e non nulla la notifica dell'atto di citazione effettuata al condominio convenuto presso il precedente domicilio dell'amministratore, il quale, in data precedente alla delibera impugnata, aveva comunicato ai condomini il proprio cambio di indirizzo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)