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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 194 del 1988

Decisione
decisa il 1988-02-10, depositata il 1988-02-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:194
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10425

  • Giudizio direttissimo
  • Illeciti valutari
  • Rientro dei capitali posseduti all'estero
  • Mancata previsione dell'obbligatorietà del rito direttissimo
  • Restituzione degli atti al giudice rimettente.
  • Legge 8 ottobre 1976, n. 689, art. 3.
  • Cost., art. 3.
Leggi la massima
Intervenuta - successivamente all'ordinanza di rimessione - la modifica della normativa assunta dal giudice a quo quale 'tertium comparationis', occorre che si restituiscano ad esso gli atti relativi alla questione sollevata, perché verifichi la persistenza della rilevanza alla stregua della normativa sopravvenuta. (Restituzione degli atti concernenti la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della l. 8 ottobre 1976, n. 689, denunziato nella parte in cui non prevede, in relazione agli illeciti valutari relativi al rientro di capitali posseduti all'estero, l'obbligatorietà del rito direttissimo analogamente a quanto previsto per le illecite costituzioni, fuori dal territorio dello Stato, di disponibilità valutarie. La normativa cui si fa riferimento è quella di cui alla legge 26 settembre 1986, n. 599, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 4 del d.l. 4 marzo 1976, n. 31, convertito in l. 30 aprile 1976, n. 159). - O. n. 356/1987.

Norme impugnate

  • art. 3 legge 8 ottobre 1976, n. 689

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689 (Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Ulteriori modifiche al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e alla legge 30 aprile 1976, n. 159), promosso con ordinanza emessa il 1° aprile 1980 dal Tribunale di Sondrio, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'anno 1983; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Sondrio, con ordinanza del 1° aprile 1980, ha denunciato, in riferimento all'art.3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, nella parte in cui non prevede, in relazione agli illeciti valutari relativi al rientro di capitali posseduti all'estero, l'obbligatorietà del rito direttissimo, deducendo ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle illecite costituzioni, fuori del territorio dello Stato, di disponibilità valutarie o di attività di altro genere, per le quali è sempre obbligatorio il rito direttissimo; e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non rilevante e comunque non fondata, in quanto, fra l'altro, "secondo l'interpretazione che la Corte di Cassazione ha dato del complesso della legislazione valutaria succedutasi dal 1976, il giudizio direttissimo è obbligatorio per tutti i reati valutari contemplati da tale legislazione";
punto 2
Considerato che - a parte ogni rilievo sulla giurisprudenza della Corte di cassazione, prevalentemente nel senso indicato dall'Avvocatura dello Stato - l'art.4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159, assunto dal giudice a quo come tertium comparationis, è stato sostituito dall'art. 5 della legge 26 settembre 1986, n. 599, a norma del quale "per i reati previsti dal presente decreto, sempre che non siano necessarie speciali indagini, si procede a giudizio direttissimo, anche in deroga all'art. 502 del codice di procedura penale"; e che spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante (v., per un precedente analogo, ordinanza n. 356 del 1987);

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Sondrio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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