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Sez. L, Sentenza n. 1174 del 01/02/1993 (Rv. 480582 - 01)

Procedimento civile - Notificazione - Alle persone giuridiche | Notificazione - Regolarità - Consegnatario - Rapporto con la persona giuridica - Incarico provvisorio e precario di ricevere la corrispondenza - Sufficienza.
Stato
decisa il 1993-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480582-01

Procedimento civile - Notificazione - Alle persone giuridiche

Ai fini della regolarità della notificazione (nella specie, a mezzo posta) di atti a persona giuridica, ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ., presso la sede legale ovvero presso quella effettiva, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un particolare rapporto, il quale, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio e precario, di ricevere la corrispondenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)