Sez. L, Sentenza n. 1174 del 01/02/1993 (Rv. 480582 - 01)
Procedimento civile - Notificazione - Alle persone giuridiche | Notificazione - Regolarità - Consegnatario - Rapporto con la persona giuridica - Incarico provvisorio e precario di ricevere la corrispondenza - Sufficienza.
Procedimento civile - Notificazione - Alle persone giuridiche
Ai fini della regolarità della notificazione (nella specie, a mezzo posta) di atti a persona giuridica, ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ., presso la sede legale ovvero presso quella effettiva, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un particolare rapporto, il quale, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio e precario, di ricevere la corrispondenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)