Sez. 3, Sentenza n. 1140 del 23/03/1999 Cc. (dep. 22/05/1999) Rv. 213752 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Ordine di demolizione del manufatto abusivo - Inottemperanza - Competenza a provvedere - Spetta al P.M. - Intervento del giudice dell'esecuzione - Subordinato a ricorso degli interessati.
EDILIZIA - IN GENERE
L'organo promotore dell'esecuzione dell'ordine di demolizione va identificato nel pubblico ministero, il quale emette l'ingiunzione a demolire rivolta al condannato senza la necessità di ottenere previamente la determinazione da parte del giudice dell'esecuzione delle modalità esecutive del relativo ordine. Se sull'esistenza, la legittimità e l'interpretazione del titolo o sull'eseguibilità della demolizione sorgano controversie competente a deciderle è il giudice dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)