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Sez. 3, Sentenza n. 1140 del 23/03/1999 Cc. (dep. 22/05/1999) Rv. 213752 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Ordine di demolizione del manufatto abusivo - Inottemperanza - Competenza a provvedere - Spetta al P.M. - Intervento del giudice dell'esecuzione - Subordinato a ricorso degli interessati.
Stato
decisa il 1999-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213752-01

EDILIZIA - IN GENERE

L'organo promotore dell'esecuzione dell'ordine di demolizione va identificato nel pubblico ministero, il quale emette l'ingiunzione a demolire rivolta al condannato senza la necessità di ottenere previamente la determinazione da parte del giudice dell'esecuzione delle modalità esecutive del relativo ordine. Se sull'esistenza, la legittimità e l'interpretazione del titolo o sull'eseguibilità della demolizione sorgano controversie competente a deciderle è il giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)