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Sez. L, Sentenza n. 11427 del 18/06/2004 (Rv. 573731 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di disoccupazione - Braccianti agricoli - Calcolo dell'indennità - Disciplina ex art. 3 legge n. 457 del 1972 - Interpretazione autentica ex art. 45 della legge n. 144 del 1999 - Riferimento ai livelli retributivi medi dell'anno precedente - Necessità.
Stato
decisa il 2004-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573731-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

In base a quanto previsto dall'art.45, comma 21, della legge n. 144 del 1999, che costituisce norma di interpretazione autentica dell'art. 3, terzo comma, della legge 8 agosto 1972, n.457, e come tale è applicabile retroattivamente, l'indennità di disoccupazione spettante agli operai agricoli a tempo determinato si calcola, come previsto per gli operai agricoli a tempo indeterminato dal secondo comma dello stesso articolo di legge, sulla base della retribuzione convenzionale prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro alla data del 30 ottobre dell'anno precedente a quello della maturazione del diritto.

Riferimenti normativi: Legge 17/05/1999 num. 144 art. 45 com. 21 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 457 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)