Sez. L - , Sentenza n. 11536 del 02/05/2019 (Rv. 653827 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | T.f.r. maturato dopo il 1° gennaio 2007 - Obbligo del Fondo Tesoreria Inps - Versamento dei contributi da parte del datore di lavoro - Necessità - Onere probatorio a carico del datore di lavoro o del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
In tema di pagamento delle quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007, deve escludersi il relativo obbligo da parte del Fondo Tesoreria dello Stato, gestito dall'INPS, ove il datore di lavoro-appaltatore o il committente, obbligato solidale "ex lege", non provino l'avvenuto versamento al Fondo, da parte di uno di essi, delle quote di t.f.r., costituendo tale circostanza un fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, da provarsi a cura di chi lo eccepisca.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1676, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 755 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 756 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 757 CORTE COST. PENDENTE, DM Lavoro e previdenza sociale 30/01/2007
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)