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Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali

Testo in vigore al

Ipotesi di accordo di cui al 17°, 18°, 19° comma del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946

CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA CONTRATTUALE

IPOTESI DI ACCORDO DI CUI ALL'ART. 6, DICIASSETTESIMO, DICIOTTESIMO, DICIANNOVESIMO COMMA, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N. 946, CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 27 FEBBRAIO 1978, N. 43, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI, SIGLATA A ROMA IN DATA 23 DICEMBRE
1978, COME RISULTA MODIFICATA E' INTEGRATA DAL PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO DEL 7 FEBBRAIO 1979.
PREAMBOLO
Nei giorni 23 dicembre 1978 e 7 febbraio 1979, presso il Ministero del tesoro, tra il Governo, rappresentato dal Sottosegretario al tesoro on. Vincenzo Mancini, con l'A.N.C.I., l'U.P.I., l'A.N.E.A. e le organizzazioni sindacali della F.L.E.L., aderente alla Federazione unitaria C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., nonche', separatamente, con l'I.N.T.E.S.A. (C.I.S.A.S.-F.I.S.A.E.L., F.I.A.D.E.L., C.I.S.A.L. e F.A.E.L.-U.N.S.A.), la C.I.S.N.A.L.-F.N.D.E.L., la C.O.N.F.A.I.L.-F.A.I.L.E.L. e il S.U.M.I., in merito al rinnovo del contratto del personale degli enti locali per il triennio 1976-79, con scadenza 28 febbraio 1979, si e' convenuto quanto segue nell'allegato che costituisce parte integrante del presente verbale.

Art. 1

1. Il presente accordo nazionale, stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge n. 43/1978, si applica a tutto il personale dipendente dai comuni, dalle province e dai loro consorzi sia delle regioni a statuto ordinario che di quelle a statuto speciale e diventa esecutivo previa emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal citato art. 6.1

2. Non e' consentito alcun accordo integrativo in sede locale, salvo che cio' sia espressamente previsto dal presente accordo.

3. Esso e' esteso al personale proprio dipendente dalle comunita' montane.

4. In attesa della integrale applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, al presente accordo viene esteso al personale dipendente dalle I.P.A.B. e dagli E.C.A.

5. Tale norma vale anche per i dipendenti dalle I.P.A.B. e dagli E.C.A. esistenti nelle regioni a statuto speciale.

6. Il presente accordo ha validita' fino al 28 febbraio 1979.

NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

Art. 2 Livelli retributivo-funzionali

1. Il personale e' collocato sulla base dei contenuti di professionalita', specializzazione, responsabilita' e autonomia delle relative qualifiche nei livelli retributivi funzionali di cui all'allegato A.

Art. 3 Norme di accesso

1. L'accesso alle singole qualifiche dei vari livelli avverra' esclusivamente per concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove a contenuto teorico-pratico attinenti alla professionalita' della relativa qualifica e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati con regolamento da emanarsi entro il 30 giugno 1979. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento si applicano le norme vigenti.

2. Al concorso potra' partecipare il personale dei due livelli immediatamente inferiori a quello cui si concorre, con anzianita' complessiva in tali livelli non inferiore a cinque anni, ovvero tre anni nel livello immediatamente inferiore, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a livello, salvo che questo non sia specificamente richiesto dalla legge per il particolare tipo di attivita'; il personale comunque dovra' essere in possesso del titolo di studio occorrente per l'accesso al livello immediatamente inferiore a quello per cui si concorre.

3. Per il personale in servizio al 30 settembre 1978, fermo restando quanto previsto dal precedente comma ai fini della anzianita' richiesta e del possesso del titolo di studio richiesto dalla legge per il particolare tipo di attivita', e' sufficiente il titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.

4. Nel concorso saranno previste per il personale interno riserve di posti della misura del 50 per cento.

5. Nel caso in cui il posto da ricoprire sia posto unico in organico il conferimento del posto stesso avverra' esclusivamente per concorso pubblico. Tale procedura viene osservata per i posti del 5° livello e superiori. Per i restanti livelli si procede per concorso interno.

6. Qualora risulti disponibile un solo posto di una pianta organica formata da almeno due unita', il posto stesso va conferito per concorso interno.

7. La copertura dei posti per i profili la cui professionalita' di base puo' essere acquisita soltanto in un profilo appartenente al livello immediatamente inferiore dovra' avvenire con personale interno e secondo i requisiti di cui sopra; profili che dovranno essere precisati con il regolamento di cui al precedente primo comma.

8. Le modalita' dei concorsi ed i criteri di valutazione delle prove debbono essere uguali sia per il concorso pubblico che per quello interno. A tal fine le operazioni concorsuali saranno svolte da una unica commissione che operera' in tempi successivi, con precedenza per il concorso interno.

9. Si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti per i sei mesi successivi.

10. I posti disponibili da mettere a concorso, fatte salve le riserve prevista dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere coperti entro sei mesi tramite l'espletamento dei concorsi e comunque non oltre dodici mesi dalla data del relativo bando.

11. La graduatoria dei concorsi restano aperte per due anni.

12. Nel caso di passaggio da un ente locale ad un altro ente locale tramite concorso pubblico, al dipendente viene riconosciuto il trattamento tabellare conseguito nell'ente di provenienza secondo le modalita' previste dal successivo art. 20.

13. Ai fini dell'ammissione ai concorsi devono essere modificate tutte le norme regolamentari che sono in contrasto con la legge n. 903 del 9 dicembre 1977.

14. La commissione giudicatrice del concorso e' presieduta dal capo dell'amministrazione dell'ente o suo delegato, nominata dagli organi competenti dell'ente ed e' composta da altri quattro membri, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali o da altri sei o piu' membri, di cui due rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

15. I rappresentanti sindacali sono designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. In mancanza delle designazioni dei membri che dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data della notifica, provveda con delibera motivata il consiglio dell'ente.

16. Per l'assunzione in servizio mediante pubblico concorso sono di norma richiesti, per l'accesso ai rispettivi livelli, i seguenti titoli di studio:

  1. 1° livello - Assolvimento della scuola dell'obbligo;

  2. 2° livello - Assolvimento della scuola dell'obbligo;

  3. 3° livello - Licenza della scuola dell'obbligo e qualificazione professionale, se richiesta;

  4. 4° livello - Licenza della scuola dell'obbligo e specializzazione professionale, se richiesta;

  5. 5° livello - Diploma di scuola secondaria superiore e/o diploma professionale, se richiesto;

  6. 6° livello - Diploma di laurea;

  7. 7° livello - Diploma di laurea;

  8. 8° livello - Diploma di laurea;

  9. 9° livello - Diploma di laurea.

Art. 4 Orario di lavoro

1. In attesa che la materia di che trattasi venga disciplinata per l'intero settore del pubblico impiego, rimane in vigore la situazione attualmente esistente presso ciascun ente.

2. L'orario settimanale di lavoro non puo' superare le quaranta ore con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione del presente accordo.

3. Il numero delle ore settimanali potra' essere articolato, previo accordo con le organizzazioni sindacali, secondo le necessita' funzionali dei singoli enti ed in relazione ai particolari servizi nei seguenti tipi di orario:

  1. a) orario spezzato articolato su cinque giorni alla settimana (settimana corta) con almeno tre rientri pomeridiani;

  2. b) orario unico articolato su sei giorni alla settimana, normalmente nell'arco della mattinata;

  3. c) turno unico articolato su sei giorni settimanali in modo da coprire l'intero arco della giornata.

4. Possono coesistere, nell'ambito del medesimo ente, piu' forme di orario, secondo le esigenze del servizio, anche introducendo, per particolari settori, ove funzionalmente possibile, con adeguata regolamentazione, il criterio della flessibilita'.

Art. 5 Ferie

1. Il congedo ordinario annuale viene fissato in trenta giornate lavorative, considerate comunque su sei giorni nella settimana, comprensive delle due giornate di congedo ordinario di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

2. Ai dipendenti sono altresi' attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della menzionata legge n. 937.

3. La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.

Art. 6 Congedo per malattia

1. Ai dipendenti puo' essere concesso nel corso di un anno un congedo complessivo non superiore al sei mesi per malattia salvo migliori disposizioni di legge per particolari malattie il periodo trascorso in congedo per malattia e' considerato ad ogni effetto giuridico ed economico come trascorso in servizio.

2. Durante il congedo per malattia non vengono corrisposti al dipendente gli emolumenti che presuppongono la presenza in servizio.

Art. 7 Aspettativa per infermita'

1. Quando la malattia si prolunghi oltre i sei mesi, il dipendente verra' collocato d'ufficio in aspettativa per infermita'.

2. L'aspettativa non puo' protrarsi per piu' di diciotto mesi.

3. Due periodi di aspettativa per infermita', interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'aspettativa.

4. La durata complessiva dell'aspettativa per infermita', e dell'aspettativa per infortunio o malattia contratta a causa di servizio non puo' superare in ogni caso tre anni in un quinquennio.

5. Per motivi di particolare gravita', al dipendente in aspettativa per infermita' che abbia raggiunto i limiti previsti dal presente articolo e ne faccia motivata richiesta, puo' essere concesso un ulteriore periodo di aspettativa non superiore a sei mesi, durante il quale al dipendente verra' unicamente conservato il posto.

6. Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita', il dipendente che risulti non idoneo a riprendere servizio deve essere sottoposto alla procedura per la dispensa dal servizio stesso per motivi di salute, salva la facolta' dell'amministrazione di cui all'art. 9.

Art. 8 Trattamento economico e giuridico durante l'aspettativa per infermita'

1. Al personale collocato in aspettativa per infermita' viene corrisposta l'intera retribuzione per i primi dodici mesi. Per il restante periodo verranno corrisposti i due terzi della retribuzione stessa.

2. Ad ogni altro effetto il periodo in aspettativa per infermita' e' considerato come trascorso in servizio.

Art. 9 Mutamento di mansioni per inidoneita' fisica

1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli l'amministrazione non potra' procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per ricuperarlo al servizio attivo in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, appartenenti allo stesso livello funzionale-retributivo od a livello inferiore. In quest'ultimo caso il dipendente avra' diritto conservare il trattamento economico in godimento.

Art. 10 Accertamenti sanitari

1. Agli effetti della concessione dall'aspettativa e dell'eventuale mutamento di mansioni per inidoneita' fisica, gli accertamenti sanitari sono di competenza di apposita commissione composta dall'ufficiale sanitario, da un medico nominato dal dipendente e da un esperto nominato dall'ente.

2. Accertamenti sanitari possono essere compiuti, a richiesta dell'amministrazione, con le suddette modalita', in qualsiasi momento, durante il congedo per malattia o durante l'aspettativa per infermita'.

Art. 11 Lesioni ed infermita' dipendenti da causa di servizio non tutelate da copertura INAIL

1. Nel caso che all'infortunio od alla malattia contratta per causa di servizio residui una invalidita' permanente parziale o totale, l'ente liquidera' al dipendente una rendita vitalizia nella misura e con le modalita' stabilite dalla legislazione relativa all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

2. Le stesse disposizioni saranno applicate in caso di morte del dipendente nei confronti dei superstiti aventi diritto.

3. Ai lavoratori interessati si applica la disciplina dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12 Diritti e liberta' sindacali

1. In attesa che la materia di che trattasi sia regolata per tutto il settore del pubblico impiego con apposita norma legislativa, resta in vigore quanto previsto dalle intese allegate all'accordo UPI-ANCI-FLEL del 5 marzo 1974.

2. Ad integrazione delle norme in esso contenute, si conviene che la misura dei contributi sindacali viene fissata all'inizio di ogni anno ed a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali di categoria.

3. La relativa riscossione viene effettuata dalla amministrazione mediante ritenuta il cui ammontare viene versato entro quindici giorni secondo le modalita' indicate dalle organizzazioni sindacali.

Art. 13 Diritto allo studio

1. Il limite massimo di tempo per diritto allo studio e' di 150 ore individuali; tali ore sono utilizzate, in presenza di corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dall'ente, per il raggiungimento delle relative esigenze funzionali nonche', in ragione del 3% del personale, per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, in scuola statale o istituti legalmente riconosciuti, regolarmente frequentati, fermo comunque restando il limite individuale.

Art. 14 Igiene sicurezza del lavoro - Medicina preventiva

1. L'amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in condizione di salubrita' ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumita' e la salute dei lavoratori.

2. Tutti i lavoratori sono sottoposti periodicamente e di regola almeno ogni cinque anni a speciali accertamenti ed esami clinici, strumentali e di laboratorio per finalita' di medicina sociale e preventiva.

3. I lavoratori addetti ai servizi maggiormente rischiosi e pericolosi per la salute sono sottoposti agli accertamenti ed esami, previsti dal comma precedente, almeno ogni due anni e riceveranno dall'amministrazione in via riservata i risultati diagnostici.

4. I lavoratori mediante le loro rappresentanze controllano l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovono in concorso con l'amministrazione la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di ogni altra misura idonea a tutelare la loro salute e la loro integrita' psicofisica.