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Sez. 5 - , Ordinanza n. 13335 del 17/05/2019 (Rv. 653995 - 02)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Regolamento di competenza ai sensi del c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Competenza delle commissioni tributarie - Inderogabilità - Incompetenza territoriale - Rilevabilità - Termini - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653995-02

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 546 del 1992, che esclude l'applicazione, nel processo tributario, delle disposizioni del codice di procedura civile sul regolamento di competenza, la competenza delle commissioni tributarie è inderogabile e l'incompetenza territoriale è rilevabile, anche d'ufficio, ma soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso incidentale non essendo stata appellata, sul punto, la sentenza di primo grado che aveva implicitamente rigettato l'eccezione di incompetenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 5 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)