Sez. L, Sentenza n. 5931 del 20/06/1994 (Rv. 487135 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) | Identificazione delle aziende beneficiarie - Criteri - Classificazione delle case di cura come aziende industriali - Sopravvenienza dell'art. 49 legge n. 88 del 1989 - Influenza - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni)
Ai fini dell'identificazione delle aziende industriali beneficiarie degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 del D.L. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089), occorre far riferimento ai criteri generali di cui agli artt. 2082, 2195 e 2555 cod. civ., a nulla rilevando la diversa classificazione eventualmente attribuita ai fini previdenziali; conseguentemente non rileva, per la classificazione - attribuita ai fini del riconoscimento del suddetto beneficio - delle case di cura come aziende industriali, in quanto organizzate in forma di impresa per la produzione di servizi, l'entrata in vigore dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 con cui è stata prevista, ai fini previdenziali, una nuova classificazione dei datori di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)