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Sez. 1, Sentenza n. 1104 del 11/02/1985 (Rv. 439232 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE - COMPARSA D'INTERVENTO - NOTIFICA ALLA PARTE CONTUMACE - NECESSITÀ - CONDIZIONI - OMISSIONE DELLA NOTIFICA - INVALIDITÀ DELL'INTERVENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439232-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE - COMPARSA D'INTERVENTO - NOTIFICA ALLA PARTE CONTUMACE - NECESSITÀ - CONDIZIONI - OMISSIONE DELLA NOTIFICA - INVALIDITÀ DELL'INTERVENTO - CONDIZIONI.*

La comparsa d'intervento, sia autonomo che adesivo, che contenga conclusioni anche nei confronti di una parte rimasta contumace, deve essere notificata a quest'ultima, ai sensi dell'art. 292 cod. proc. civ.. l'omissione di detta notificazione, peraltro, in applicazione dei principi generali fissati dall'art. 156 cod. proc. civ., non spiega effetti invalidanti sull'intervento, quando risulti comunque assicurato il contraddittorio con la parte contumace, come quando questa si sia successivamente costituita, ovvero quando l'interventore abbia provveduto a rinnovare la comparsa d'intervento, notificandola regolarmente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)