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Sez. L, Sentenza n. 7347 del 10/12/1986 (Rv. 449405 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - TIPO DI ATTIVITÀ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - IRRILEVANZA - REQUISITO DELLA SUBORDINAZIONE - INDIVIDUAZIONE - RICERCA DELLA VOLONTÀ DELLE PARTI ATTRAVERSO LE DICHIARAZIONI DI VOLONTÀ SUL CONTENUTO O SU UN ELEMENTO DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449405-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - TIPO DI ATTIVITÀ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - IRRILEVANZA - REQUISITO DELLA SUBORDINAZIONE - INDIVIDUAZIONE - RICERCA DELLA VOLONTÀ DELLE PARTI ATTRAVERSO LE DICHIARAZIONI DI VOLONTÀ SUL CONTENUTO O SU UN ELEMENTO DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ.*

Ai fini della Determinazione della natura autonoma ovvero subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti non rileva il tipo di attività oggetto della prestazione lavorativa (atteso che ogni attività economicamente rilevante può essere oggetto indistintamente sia di rapporto di lavoro autonomo che di rapporto di lavoro subordinato), bensì il requisito della subordinazione intesa come vincolo di carattere personale che assoggetta il prestatore d'opera ad un potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua libertà. Nella individuazione di tale requisito assume particolare rilievo la ricerca della volontà delle parti in quanto il principio secondo cui è necessario aver riguardo e all'effettivo contenuto del rapporto indipendentemente dal nomen juris usato dai contraenti non implica che le dichiarazioni di volontà di questi in ordine alla fissazione di tale contenuto, o di un elemento di esso, siano irrilevanti, dovendo anche tenersi conto del reciproco affidamento delle parti e della concreta disciplina giuridica del rapporto quale voluta dalle medesime nell'Esercizio della loro autonomia contrattuale. (V 3673/85, mass n 441266).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)