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Sez. 2, Sentenza n. 11509 del 21/10/1992 (Rv. 479091 - 01)

Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - Comunione e condominio | Riduzione in pristino della facciata dell'edificio condominiale - Domanda proposta da un condomino nei confronti di altro condomino - Diritto del condomino convenuto di modificare sostanzialmente la facciata dell'edificio in forza del proprio titolo d'acquisto - Litisconsorzio necessario nei confronti dei condomini pretermessi - Sussistenza.
Stato
decisa il 1992-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479091-01

Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - Comunione e condominio

La domanda proposta da un condomino nei confronti di altro condomino per ottenere la riduzione in pristino della facciata dell'edificio condominiale, ove comporti l'accertamento del diritto del condomino convenuto di modificare sostanzialmente la facciata dell'edificio in forza del proprio titolo d'acquisto, essendo destinata ad incidere sui diritti su un bene comune degli altri condomini, deve essere decisa nei confronti di tutti, perché investe un rapporto giuridico unico ed indivisibile, con la conseguenza che deve disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini pretermessi a norma dell'art. 102 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)