Sez. U, Sentenza n. 1170 del 12/02/1985 (Rv. 439294 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - CESSAZIONE DELLE RAGIONI DELLA CONTESA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER DIFETTO DI INTERESSE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - CESSAZIONE DELLE RAGIONI DELLA CONTESA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER DIFETTO DI INTERESSE.*
Qualora, in pendenza di ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, si verifichi il venir meno di ogni ragione di contesa fra le parti, come nel caso di rinuncia all'Azione, con accordo sulle spese del giudizio, deve affermarsi l'inammissibilità del ricorso medesimo, per difetto di interesse ad una pronuncia sulla giurisdizione. (V 883/84, mass n 433084).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)