Sez. 5 - , Ordinanza n. 1981 del 26/01/2018 (Rv. 646701 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO | - Firma del difensore con procura speciale ed autenticazione della sottoscrizione della parte - Mancanza nella copia notificata - Ammissibilità del ricorso - Condizioni - Accertamento dell'identità del richiedente la notifica - Attestazione dell'ufficiale giudiziario - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, qualora l'originale dell'atto rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che la procura ha conferito, la mancanza di tale firma e dell'autenticazione nella copia notificata non determinano l'invalidità del ricorso, purché la copia stessa contenga elementi, quali l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente, idonei ad evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso perché proveniente dal difensore munito di mandato speciale, come risultante dall'originale, che, in quanto tale, richiese la notificazione dello stesso ricorso all'ufficiale giudiziario presso la corte d'appello, come dallo stesso attestato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)