Sez. 2, Sentenza n. 711 del 12/03/1966 (Rv. 321426 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - AZIONE DI RIDUZIONE - IMPUTAZIONE EX SE - DISPENSA - EFFICACIA.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - AZIONE DI RIDUZIONE - IMPUTAZIONE EX SE - DISPENSA - EFFICACIA.*
La dispensa dall'imputazione ex se ha l'effetto di riversare la liberalita dalla legittima sulla disponibile, esonerando il legittimario, che intenda esperire l'Azione di riduzione, dall'Onere, in cui si concreta l'imputazione ex se, di imputare sulla quota di riserva spettantegli le liberalita ricevute dal de cuius, Onere basato sul presupposto che il defunto, donando o legando al legittimario, abbia inteso soddisfare i diritti a costui spettanti sulla sua futura eredita, anzi che fargli elargizioni tali da esporre a riduzione le liberalita gia fatte o che dovesse fare sulla porzione disponibile del suo patrimonio. In armonia con la sua ratio, la dispensa dall'imputazione ex se e operante sia rispetto alle liberalita disposte con atto inter vivos-donazioni-, sia rispetto a quelle disposte con atto mortis causa -legato o prelegato-. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 564 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)