diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 26123 del 12/04/2005 Ud. (dep. 15/07/2005) Rv. 231940 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Permesso di costruire in sanatoria - Estinzione dei reati edilizi ex art. 45 d.P.R. n. 380 del 2001 - Limitazione ai soli soggetti richiedenti - Esclusione - Estensione a tutti i responsabili dell'abuso - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231940-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

La causa di estinzione del reato per violazioni edilizie, prevista dall'art. 45 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, a seguito del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, si estende a tutti i responsabili dell'abuso, e non soltanto ai soggetti che abbiano richiesto ed ottenuto il provvedimento sanante, atteso che il meccanismo di estinzione non si fonda, nonostante la impropria formulazione letterale adottata dall'art. 36, comma secondo, del citato d.P.R. n. 380, su un effetto estintivo connesso al pagamento di una somma a titolo di oblazione, bensì sull'effettivo rilascio del permesso di costruire successivamente alla verifica della conformità delle opere abusive alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia in quello della richiesta.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)