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Sez. 6, Sentenza n. 6102 del 04/05/1983 Ud. (dep. 29/06/1983) Rv. 159676 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - SANITARIO PUBBLICO DIPENDENTE CHE SVOLGE ATTIVITÀ PROFESSIONALE SERVENDOSI DELLE STRUTTURE DELL'ENTE, ED OMETTENDO IL VERSAMENTO DELLA QUOTA PARTE DEGLI ONORARI - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159676-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - SANITARIO PUBBLICO DIPENDENTE CHE SVOLGE ATTIVITÀ PROFESSIONALE SERVENDOSI DELLE STRUTTURE DELL'ENTE, ED OMETTENDO IL VERSAMENTO DELLA QUOTA PARTE DEGLI ONORARI - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - ESCLUSIONE.*

Il sanitario che esercita la sua attività alle dipendenze di un ente ospedaliero, e, servendosi delle attrezzature di esso, svolge attività professionale privata previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, è tenuto poi a versare all'ente una quota parte degli onorari, prefissata - in ipotesi di inadempimento di tale obbligazione non è però configurabile il delitto di peculato, poiché quelle somme non sono ancora entrate nel patrimonio dell'ente, ma si verte soltanto nel campo di una inadempienza di carattere contrattuale, e quindi di natura esclusivamente civilistica. (sul concetto di appartenenza di somme di denaro all'ente pubblico; (V mass n 145713 e citate ivi).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 128 art. 7 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)