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Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della liberta' provvisoria

Testo in vigore al

Art. 12

1. Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, copia del quale e' immediatamente consegnata all'imputato, convalida l'arresto e dispone il mantenimento della custodia in carcere oppure, quando ne ricorrono le condizioni, applica la misura prevista dai primi due commi dell'articolo 254-bis. Se per il reato non e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, il procuratore della Repubblica o il pretore, valutati gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, puo' disporre che l'imputato sia posto in liberta'".

Art. 13

1. Dopo l'articolo 254 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 254-bis. - (Misura disposta in luogo della custodia in carcere con il mandato o l'ordine di cattura). - Nell'emettere il mandato o l'ordine di cattura, quando esso e' facoltativo, il giudice o il pubblico ministero puo' disporre che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza se ritiene che tale misura sia idonea a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento; ovvero puo' imporgli le prescrizioni previste nel secondo comma dell'articolo 282 e nel secondo comma dell'articolo 284.
Nello stesso modo possono provvedere nei confronti dell'imputato di reato per il quale l'emissione del mandato di cattura e' obbligatoria, quando risulta evidente che non sussistono le ragioni indicate nel secondo comma dell'articolo 254.
La misura di cui al primo e al secondo comma va disposta, salvo che vi ostino le ragioni indicate nel secondo comma dell'articolo 254, quando imputata e' una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'eta' di 65 anni ovvero che e' minore degli anni 18.
La misura di cui ai commi precedenti e' revocata con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero o anche d'ufficio, dal giudice indicato nel primo comma dell'articolo 254-ter quando nuove circostanze impongono una diversa valutazione delle ragioni che l'hanno consentita o quando l'imputato viola taluna delle prescrizioni impostegli. In tali casi con l'ordinanza di revoca il giudice ordina che l'imputato sia condotto in carcere".

Art. 14

1. Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 254-ter. - (Misura disposta in luogo della custodia in carcere con provvedimento successivo). - Nel corso dell'istruzione sommaria il pubblico ministero puo' disporre, se ricorrono le condizioni rispettivamente previste nel primo o nel secondo o nel terzo comma dell'articolo precedente, che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza. Il pubblico ministero, se e' presentata domanda di applicazione della misura e non ritiene di accoglierla, trasmette gli atti con le sue richieste al giudice istruttore affinche' decida. In ogni altro stato e grado del procedimento la suddetta misura puo' essere concessa dal giudice indicato nell'articolo 279.
Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente".

Art. 15

1. Dopo l'articolo 254-ter del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 254-quater. - (Contenuto e modalita' della misura disposta in luogo della custodia in carcere). - Il giudice con il provvedimento con il quale dispone la misura prevista dagli articoli 254-bis e 254-ter puo' imporre in casi particolari limiti o divieti alla facolta' dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
Se l'imputato non ha persone che possono provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice puo' autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare un'attivita' lavorativa.
Le prescrizioni previste dai commi precedenti possono essere date, modificate o revocate anche nel corso dell'esecuzione della misura.
I provvedimenti con i quali si applica o si revoca la misura disposta in luogo della custodia in carcere, ovvero si modificano le prescrizioni imposte sono immediatamente comunicati all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nei provvedimenti stessi.
Il giudice o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza da parte dell'imputato dell'esecuzione della misura e delle prescrizioni imposte".

Art. 16

1. Dopo l'articolo 254-quater del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 254-quinquies. - (Facolta' di impugnare i provvedimenti sulla misura dell'arresto domiciliare). - Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze, emesse nell'istruzione, che decidono sulla misura dell'arresto domiciliare ai sensi del primo comma dell'articolo 254-ter. Il pubblico ministero e l'imputato possono, altresi', appellare contro le ordinanze, che decidono sulla revoca della misura, emesse nel corso dell'istruzione.
Sull'appello decide in camera di consiglio il tribunale competente ai sensi del primo comma dell'articolo 263-ter.
Si applicano gli ultimi quattro commi dell'articolo 272-bis".

Art. 18

1. I commi primo e secondo dell'articolo 263 del codice di procedura penale sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
"Il pubblico ministero puo' richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge.
Se il giudice non accoglie la richiesta o se dispone la revoca del mandato di cattura, il relativo provvedimento puo' essere appellato dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale.
Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono appellare contro i provvedimenti che dispongono la misura dell'arresto domiciliare emessi nella istruzione dal giudice istruttore o dal pretore ai sensi dell'articolo 254-bis o del terzo e quarto comma dell'articolo 246; l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".

Art. 19

1. L'articolo 263-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
Art. 263-bis. - (Riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto). - Salvo che si tratti di mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del pubblico ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria, l'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto. La richiesta puo' altresi' riguardare la mancata applicazione della misura prevista nei primi due commi dell'articolo 254-bis.
La richiesta deve essere proposta con le forme previste dagli articoli 197 e 198, o dall'articolo 80 quando si tratta di imputato detenuto, entro cinque giorni dalla esecuzione del provvedimento. Per il difensore dell'imputato detenuto il termine predetto decorre dalla data della notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento.
Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 173; tuttavia se nel corso dell'istruzione lo imputato viene catturato o si consegna spontaneamente all'autorita', il termine decorre dalla data della cattura o della consegna, quando l'imputato provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
Avverso i mandati e gli ordini di cattura o di arresto per i quali non e' prevista la richiesta di riesame, puo' essere proposto dall'imputato ricorso per Cassazione per violazione di legge.
La richiesta di riesame e il ricorso per Cassazione non sospendono l'esecuzione del provvedimento".

Art. 20

1. Il terzo comma dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emessa in camera di consiglio, conferma il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando la immediata liberazione dell'imputato. Nello stesso modo il tribunale decide sulla richiesta di applicazione della misura prevista nei primi due commi dell'articolo 254-bis, proposta dall'imputato".

Art. 21

1. Gli imputati che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano sottoposti alle prescrizioni di cui al secondo comma dell'articolo 282 e al secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale, imposte ai sensi dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale nel testo in atto sino all'entrata in vigore della presente legge, sono ad ogni effetto in liberta' provvisoria; il giudice puo' revocare o modificare le prescrizioni suddette. Conservano efficacia i provvedimenti con i quali e' gia' stata applicata la misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza; si applicano l'ultimo comma dell'articolo 254-bis del codice di procedura penale e l'ultimo comma dell'articolo 254-quater dello stesso codice.

2. Alle richieste di riesame gia' proposte dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme precedentemente in vigore, se piu' favorevoli all'imputato.

Art. 23

1. L'articolo 392-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 392-bis. - (Termini per l'attivita' del pubblico ministero).
- Se entro un anno dalla data di iscrizione del procedimento nel registro generale degli affari penali, il pubblico ministero non richiede al presidente del tribunale competente il decreto di citazione ovvero non richiede al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la prosecuzione dell'istruttoria con rito formale, il procuratore generale ne informa il Ministro della giustizia, indicando i motivi del ritardo".

Art. 25

1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. - Nessun onere grava sull'Amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dell'imputato sottoposto alla misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora.
Agli effetti di cui al comma precedente non si considerano luoghi di abitazione o di privata dimora le comunita' terapeutiche o di riabilitazione individuate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate, tra quelle che svolgono funzioni di recupero sociale senza finalita' di lucro".

Art. 30

1. Per gli imputati nei cui confronti alla data di entrata in vigore della presente legge sono gia' stati emessi provvedimenti di cattura o di arresto o che, comunque, a tale data si trovano in stato di custodia cautelare, le disposizioni degli articoli 2, ultimo comma, 3, 4, 7 e 29 si applicano sei mesi dopo la pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale e fino a tale data continuano ad osservarsi le disposizioni precedentemente in vigore.

2. Successivamente, nei casi previsti dal primo comma l'applicazione dei nuovi termini di custodia cautelare opera a partire dalla fase processuale in corso. La durata della custodia cautelare non puo' comunque superare quella massima prevista dalle norme anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1984
PERTINI
CRAXI - MARTINAZZOLI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI