Sez. 2 - , Sentenza n. 7051 del 12/03/2021 (Rv. 660788 - 02)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Rito applicabile - Rito sommario di cognizione - Pubblicità della sola udienza di discussione - Conformità all'art. 6 CEDU - Fondamento.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
In tema di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e cautelari a carico dei notai, il reclamo dinanzi alla Corte d'appello avverso la decisione della Commissione amministrativa regionale è soggetto, agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. con espressa esclusione dei commi 2 e 3 dell'art. 702-ter; in assenza di una previsione specifica sulla pubblicità delle udienze, opera, dunque, il regime generale della pubblicità della sola udienza di discussione, pienamente compatibile con l'art. 6 CEDU, in virtù del quale non tutta l'attività processuale deve svolgersi pubblicamente, a condizione che sia assicurato un momento di trattazione della causa in un'udienza pubblica.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 128 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)