Sez. 5, Sentenza n. 10884 del 27/05/1986 Ud. (dep. 14/10/1986) Rv. 173966 - 01
PROVA PENALE - ATTI INFORMATIVI - DI POLIZIA GIUDIZIARIA (VERBALI) - DICHIARAZIONI RESE DA TERZI AL VERBALIZZANTE - ESPRESSA CONTESTAZIONE DELL'IMPUTATO - UTILIZZABILITÀ A FINI PROBATORI - ESCLUSIONE - DINIEGO DEL GIUDICE DI SENTIRE COME TESTI I TERZI CHE HANNO RESO LE DICHIARAZIONI - UTILIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI PER LA DECISIONE - PROPOSIZIONE - DI APPOSITA CENSURA E ULTERIORE DINIEGO DEL GIUDICE DI APPELLO - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NECESSITÀ - INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE IMPLICITA.*
PROVA PENALE - ATTI INFORMATIVI - DI POLIZIA GIUDIZIARIA (VERBALI) - DICHIARAZIONI RESE DA TERZI AL VERBALIZZANTE - ESPRESSA CONTESTAZIONE DELL'IMPUTATO - UTILIZZABILITÀ A FINI PROBATORI - ESCLUSIONE - DINIEGO DEL GIUDICE DI SENTIRE COME TESTI I TERZI CHE HANNO RESO LE DICHIARAZIONI - UTILIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI PER LA DECISIONE - PROPOSIZIONE - DI APPOSITA CENSURA E ULTERIORE DINIEGO DEL GIUDICE DI APPELLO - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NECESSITÀ - INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE IMPLICITA.*
La espressa contestazione formulata dall'imputato con riferimento a dichiarazioni rese da terzi al verbalizzante e da questi riportate nel "verbale-rapporto" impedisce, di per sè, la utilizzazione di tali dichiarazioni ai fini probatori; il rigetto della richiesta, avanzata dalla difesa, di sentire come testi coloro che hanno reso le dichiarazioni al verbalizzante non è legittima se il giudice intende utilizzare per la decisione dette dichiarazioni. In ogni caso, il giudice di appello, investito del potere-dovere di esaminare la legittimità del rigetto della richiesta di sentire come testi coloro che hanno reso le dichiarazioni, deve motivare il diniego di escutere a sua volta i medesimi in qualità di testi, né può omettere di esaminare la richiesta, non essendo consentito decidere per implicito tale specifica questione, oggetto di apposita censura.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 2, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)