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Sez. 2 - , Ordinanza n. 34861 del 25/11/2022 (Rv. 666495 - 02 )

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - PENDENZA - IN GENERE | Separazione consensuale - Clausola di vendita della casa coniugale assegnata al coniuge affidatario di figlio minore - Validità - Fondamento. FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE - In genere.
Stato
decisa il 2022-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666495-02

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - PENDENZA - IN GENERE

E' valida la clausola con la quale i coniugi, in sede di separazione consensuale, si accordino per vendere in futuro l'abitazione coniugale che sia stata assegnata al coniuge affidatario di figlio minore, in quanto autonoma rispetto alla concordata assegnazione e con essa non incompatibile.

Cod. Civ. art. 194, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 337 sexies, Cod. Civ. art. 1418

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)