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Sez. U, Sentenza n. 1396 del 04/02/1993 (Rv. 480715 - 01)

Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Preventivo | Pretore adito ex art. 700 cod. proc. civ. - Provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità dell'istanza per difetto di giurisdizione - Interferenza sul regolamento preventivo di giurisdizione già in precedenza proposto - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480715-01

Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Preventivo

Il provvedimento, con il quale il pretore, adito ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., dichiara l'inammissibilità dell'istanza per difetto di giurisdizione, non interferisce sul regolamento preventivo di giurisdizione, che sia stato in precedenza proposto a norma dell'art. 41 cod. proc. civ., dato che detta statuizione, in considerazione del suo contenuto meramente processuale e della sua non equipollenza ad una decisione nel merito, non implica il venir meno dell'interesse al regolamento medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)