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Sez. 1, Sentenza n. 7217 del 25/03/2009 (Rv. 607595 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - FORMALITÀ - ANNOTAZIONI DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL CREDITO (CESSIONE, SURROGAZIONE, PEGNO, POSTERGAZIONE DI GRADO) | Pagamento dell'obbligazione con surroga per volontà del debitore - Nota di iscrizione dell'ipoteca sottoscritta dal surrogato - Iscrizione a favore del creditore originario - Successiva annotazione a favore del surrogato - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607595-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - FORMALITÀ - ANNOTAZIONI DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL CREDITO (CESSIONE, SURROGAZIONE, PEGNO, POSTERGAZIONE DI GRADO)

In tema di iscrizione di ipoteca e di successiva annotazione della surrogazione, qualora l'adempimento dell'obbligazione sia avvenuto con surrogazione per volontà del debitore, è legittima la sottoscrizione della nota di iscrizione dell'ipoteca da parte del creditore surrogato, potendo essere il richiedente persona diversa dal creditore, ed essendo il richiedente successore nella medesima posizione del creditore originario; l'iscrizione deve peraltro avvenire a favore del creditore originario, quale risultante dal titolo costitutivo presentato, mentre l'annotazione della vicenda surrogatoria a margine dell'iscrizione ipotecaria non può che essere successiva, potendo la trasmissione dell'ipoteca verificarsi solo dopo la sua accensione, che consegue all'iscrizione costitutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2839, Cod. Civ. art. 2843

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)