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Sez. 3, Sentenza n. 8007 del 18/04/2005 (Rv. 582206 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente - Legittimazione attiva del genitore nel chiedere "iure proprio" il contributo al mantenimento - Sussistenza - Legittimazione concorrente del figlio - Sussistenza - Rapporto tra le due legittimazioni - Principio della solidarietà attiva - Applicabilità.
Stato
decisa il 2005-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582206-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

Il genitore affidatario, il quale continui a provvedere direttamente ed integralmente al mantenimento dei figli divenuti maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti, resta legittimato non solo ad ottenere "iure proprio", e non già " capite filiorum", il rimborso di quanto da lui anticipato a titolo di contributo dovuto dall'altro genitore, ma anche a pretendere detto contributo per il mantenimento futuro dei figli stessi. La legittimazione del genitore concorre, peraltro, con quella del figlio, la quale trova il suo fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, ed i rapporti tra le due legittimazioni si risolvono in base ai principi della solidarietà attiva, applicabili in via analogica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)