Sez. T, Ordinanza n. 33289 del 19/12/2025 (Rv. 677458-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO | Proventi derivanti da attività illecite - Tassazione ex art. 14 della l. n. 537 del 1993 – Presupposti – Condanna del contribuente alla restituzione delle somme o al risarcimento del danno - Irrilevanza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO
In tema di imposte sui redditi, i proventi derivanti da fatti illeciti, rientranti nelle categorie reddituali di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, devono essere assoggettati a tassazione, anche se il contribuente è stato condannato alla restituzione delle somme illecitamente incassate e al risarcimento dei danni cagionati o se in capo all'autore del reato sussisteva l'intenzione di non trattenere le ricchezze percepite nel proprio patrimonio ma di riversarle a terzi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ripreso a tassazione i proventi derivanti dall'attività illecita posta in essere dal contribuente il quale, per il tramite di due società di cui era socio ed amministratore unico, aveva ricevuto corrispettivi a fronte dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti).
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)