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Sez. L, Sentenza n. 21698 del 10/10/2006 (Rv. 592213 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA | Scritta - Necessità - Contenuto - Specifica indicazione delle mansioni da espletarsi - Possibilità di richiamare in merito le previsioni della contrattazione collettiva - Sussistenza - Condizioni - Mancanza di detta specificazione - Conseguenza - Nullità del patto.
Stato
decisa il 2006-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592213-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA

Il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto ma contenere - se del caso ponendo riferimento, eventualmente, alle previsioni del contratto collettivo ove sia in esso riportata in modo sufficientemente chiaro e preciso - anche la specifica indicazione della mansione da espletarsi, la cui mancanza costituisce motivo di nullità del patto (con automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio) a prescindere dal livello contrattuale e dalla natura della mansione assegnata, atteso che, da una parte, la possibilità per il lavoratore di impegnarsi secondo un programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie attitudini, e, dall'altra, la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria valutazione sull'esito della prova, presuppongono che questa debba effettuarsi in relazione a compiti esattamente identificati sin dall'inizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)