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Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi

Testo in vigore al

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, sull'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 516, riguardante attivazioni di ordine economico e tributario a favore delle Valle d'Aosta;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e le succesive modificazioni;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1915, n. 173 sulle istituzioni dei Comitati Provinciali di assistenza e beneficenza pubblica;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, sulle attribuzioni e l'ordinamento dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
Vista la legge 13 dicembre 1928, n. 3141, sull'amministrazione forestale;
Vista la legge 13 giorno 1935, n. 1220, relativa all'istituzione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura;
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2044, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonche' degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo del genio civile, approvato con il regio decreto 3 settembre 1906, n. 522;
Visto il regio decreto 28 luglio 1932, n. 958, sulla competenza degli uffici del Genio civile per le opere delle rispettive provincie;
Vista la legge 22 maggio 1939, n. 823 sul riordinamento delle Sovraintendenze alle antichita' e all'arte;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito con legge 3 febbraio 1936, n. 413, concernete il nuovo ordinamento degli organi provinciali del turismo;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1647, convertito con legge 39 dicembre 1937, n. 2578, che modifica l'ordinamento degli Enti provinciali per il turismo;
Visto il regio decreto-legge 23 novembre 1936, numero 2522, convertito con legge 30 dicembre 1937, numero 2662, concernente la disciplina ed il controllo delle manifestazioni, attivita' ed iniziative aventi carattere turistico promosse da Enti o da privati;
Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1939, n. 41, che approva l'ordinamento delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 1939, n. 1035, concernente l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e successive modificazioni;
Vista la legge 26 luglio 1944, n. 934, concernente l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogetenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta de Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foresta;
HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

1. L'Ufficio sanitario provinciale di Aosta, l'Ispettorato provinciale di agricoltura di Aosta, il Comando gruppo del corpo delle foreste di Aosta, l'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria di Aosta sono soppressi.

2. Nella circoscrizione della Valle d'Aosta, i servizi, gia' demandati agli uffici soppressi a' sensi del comma precedente, sono assunti, a norma dell'art. 12 de decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, numero 545, dalla Valle d'Aosta, che vi provvede con appositi uffici e proprio personale.

3. La Valle d'Aosta esercita per conto dello Stato le attribuzioni, gia' spettanti agli uffici indicati nel primo comma, e che non siano state trasferite alla sua competenza. Esercita inoltre, per conto dello stato e sino a quando non sara' provveduto al riodinamento degli uffici periferici del Ministero dell'industria e commercio, le attribuzioni gia' spettanti all'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria di Aosta.

Art. 2

1. Il Consiglio provinciale di sanita' di Aosta e' soppresso.

2. E' istituito il Consiglio di sanita' della Valle d'Aosta, che esercita le attribuzioni gia' demandate al Consiglio provinciale di sanita' di Aosta.

3. Il Consiglio di sanita' della Valle d'Aosta e' organo della Valle ed e' presieduto dal Presidente del Consiglio della Valle e composto dei seguenti membri nominati con suo decreto:

  1. a) l'assessore dell'agricoltura della Giunta del Consiglio della Valle;

  2. b) tre dottori di medicina e chirurgia;

  3. c) una persona esperta nelle materie agrarie;

  4. d) il dirigente dei servizi sanitari ed il dirigente dei servizi veterinari della Valle d'Aosta;

  5. e) l'ufficiale sanitario del comune di Aosta;

  6. f) un rappresentante dell'ordine dei medici g) il segretario generale dell'Amministrazione della Valle d'Aosta o chi ne fa le veci;

  7. h) l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico della Valle d'Aosta;

  8. i) il capo dell'Ufficio del turismo della Valle d'Aosta o persona da lui delegata;

  9. l) un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori;

  10. m) un insegnante in servizio presso la Valle di Aosta.

4. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal componente indicato alla lettera g).

5. Restano invariate le attribuzioni del Consiglio superiore di sanita'.

6. Le spese per i servizi e per il funzionamento del Consiglio di sanita' della Valle d'Aosta gravano sul bilancio della Valle.

Art. 3

1. Il Comitato provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica di Aosta, istituito ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e' soppresso.

2. E' istituito il Comitato di assistenza e di beneficenza pubblica della Valle d'Aosta che, nella circoscrizione della Valle, esercita le attribuzioni spettanti ai Comitati provinciali di assistenza e di benficenza pubblica, Il Comitato di assistenza e di beneficenza pubblica della Valle d'Aosta e' composto di:

  1. a) un membro del Consiglio della Valle d'Aosta, designato dal Consiglio stesso, con funzioni di presidente;

  2. b) un rapresentante del locale Comitato per la maternita' e infanzia;

  3. c) il dirigente dei servizi sanitari della Valle di Aosta;

  4. d) il ragioniere capo della Valle d'Aosta;

  5. e) un rappresentante delle locali organizzazioni dei lavoratori;

  6. f) un insegnante in servizio presso la Valle di Aosta.

3. Il Comitato di assistenza e di beneficenza e' organo della Valle d'Aosta; le attribuzioni spettanti in ordine ai Comitati provinciali di assistenza e di beneficenza pubblica al Ministero dell'interno, sono esercitate dal Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta.

4. Alle spese per il funzionamento del Comitato di assistenza e di beneficenza pubblica della Valle d'Aosta ed ai relativi servizi provvede l'Amministrazione della Valle.

5. Per quanto non disposto dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 174.

Art. 4

1. La Valle d'Aosta provvede mediante un proprio ufficio ai servizi in materia di opere pubbliche, ad essa trasferiti ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 546, ed, in particolare, ai servizi concernenti le concessioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche, e opere idrauliche e di bonifica, le strade non statali ed altri lavori pubblici interessanti il territorio della Valle d'Aosta.

2. Il Ministro per i lavori pubblici, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, potra' disporre la soppressione dell'Ufficio dei genio civile di Aosta, affidando all'Ufficio del genio civile di Torino i servizi concernenti gli immobili demaniali, nonche' il controllo tecnico sugli atti dell'ufficio previsto nel comma precedente per le sole opere finanziate o sussidiate dallo Stato.

Art. 5

1. Nella circoscrizione della Valle d'Aosta le attribuzioni spettanti alle Sovrintendenze alle antichita' e belle arti sono esercitate dalla Valle d'Aosta, che vi provvede con uffici e personale propri.

Art. 6

1. Il Consorzio provinciale antitubercolare di Aosta e' soppresso.

2. Nella circoscrizione della Valle d'Aosta sara' costituito un Consorzio antitubercolare, del quale faranno parte la Valle d'Aosta, tutti i Comuni compresi nella circoscrizione della Valle, nonche' gli enti pubblici che in tutto o in parte svolgono nella Valle azione antitubercolare.

3. Il Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta esercita, nella circoscrizione della Valle, i compiti spettanti ai Consorzi provinciali antitubercolari.

4. I Comuni, che facevano parte della soppressa provincia di Aosta e che sono stati aggregati alla provincia di Torino, passano a far parte del Consorzio provinciale antitubercolare di Torino.

Art. 7

1. Il Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta e' ente morale ed e' retto da uno statuto, approvato dal Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta, il quale esercita nei confronti del Consorzio stesso le funzioni attribuite, dalle leggi vigenti, al prefetto ed al presidente della Deputazione provinciale.

2. Nei confronti del Consorzio antitubercolare di Aosta si osservano le vigenti norme sui Consorzi provinciali antitubercolari, in quanto applicabili.

Art. 8

1. Il patrimonio del soppresso Consorzio provinciale antitubercolare di Aosta viene trasferito al Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta, dedotte le attivita' e le passivita' riferentisi ai Comuni ed agli Enti che passano a far parte del Consorzio provinciale antitubercolare di Torino a' sensi dell'art. 6.

2. Al riparto del patrimonio di cui al comma precedente sara' provveduto mediante accordi tra i due Enti interessati, da approvarsi con decreto del capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio di Stato. In caso di dissenso il progetto di riparto sara' predisposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed approvato nelle medesime forme, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 9

1. L'Ente provinciale per il turismo di Aosta e' soppresso.
Nella circoscrizione della Valle d'Aosta i compiti demandati agli Enti provinciali del turismo sono assunti dalle Valle d'Aosta, che vi provvede con apposito ufficio e con proprio personale.
Tra lo Stato e l'Ente nazionale per il turismo da una parte e la Valle d'Aosta dall'altra possono essere stipulati accordi per l'espletamento di attivita' turistiche di interesse comune.
E' istituito il Comitato Valdostano per il turismo, composto di rappresentanti designati dalle categorie interessate, secondo norme da emanarsi dal Consiglio della Valle, il quale determinera' altresi' le attribuzioni del Comitato:

2. Sono estese, in quanto applicabili, alla Valle d'Aosta le disposizioni concernenti gli Enti provinciali per il turismo comprese quelle relative ai contributi ai medesimi spettanti.

Art. 10

1. Il patrimonio del soppresso Ente provinciale per il turismo e' devoluto alla Valle d'Aosta, dedotte le attivita' e passivita' riferentisi al territorio della cessata provincia di Aosta, assegnato alla competenza dell'Ente provinciale per il turismo di Torino.

2. Alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attivita' e passivita', anche di carattere continuativo tra la Valle d'Aosta e l'Ente provinciale per il turismo di Torino, sara^ provveduto mediante accordi diretti tra gli enti interessati, da approvarsi con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio di Stato.

3. In caso di disaccordo il progetto di reparto sara' predisposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed approvato nelle medesime forme, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 11

1. La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Aosta e' soppressa.

2. Nella circoscrizione della Valle d'Aosta i compiti demandati alla Camera di commercio, industria e agricoltura sono assunti dalla Valle d'Aosta, che vi provvede con apposito ufficio e proprio personale.

Art. 12

1. La Valle d'Aosta percepisce, con le norme e i privilegi di legge, i diritti e i tributi spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, alle Camere di commercio, industria e agricoltura.

2. Le attribuzioni spettanti al Ministro per l'industria ed il commercio ed al Ministro per le finanze, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, sono esercitate dal Presidente del Consiglio della Valle.

Art. 13

1. Per l'espletamento delle attribuzioni prevedunte nell'art. 11, la Valle d'Aosta si avvale della collaborazione di apposito Comitato composto di rappresentanti designati dalle organizzazioni dei commercianti, industriali, agricoltori, artigiani e dei lavoratori.

2. Il numero dei rappresentanti delle varie categorie e le attribuzioni del Comitato di cui al precedente comma sono stabiliti dal Consiglio della Valle, sentita la Giunta e le organizzazioni interessate.

Art. 14

1. Il patrimonio della soppressa Camera di commercio, industria e agricoltura di Aosta e' devoluto alla Valle d'Aosta, dedotte le attivita' e passivita' riferentisi al territorio della cessata Provincia di Aosta, assegnato alla competenza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino.

2. Alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attivita' e passivita', anche di carattere continuativo, tra la Valle d'Aosta e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, sara' provveduto mediante accordi tra gli enti medesimi, da approvarsi con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, udito il parere del Consiglio di Stato.

3. In caso di disaccordo il progetto di riparto sara' predisposto dallo stesso Ministro per l'industria ed il commercio ed approvato nelle medesime forme, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 15

1. Qualora i servizi per l'industria, il commercio e l'agricoltura della Valle d'Aosta vengano in seguito trasferiti ad un apposito ente da costituirsi localmente, il patrimonio della soppressa Camera di commercio, industria e agricoltura di Aosta assegnato alla Valle sara' devoluto al predetto ente.

Art. 16

1. I personali, sanitario, impiegatizio e salariato, dipendenti dalla Valle d'Aosta che restino nelle categorie contemplate rispettivamente dagli ordinamenti approvati con legge 6 luglio 1939, n. 1035, con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito in legge con legge gennaio 1939, n. 41, e con legge 26 luglio 1941, n. 934, sono iscritti alle rispettive Casse di previdenza e ad essi si applicano tutte le norme contenute nei sopracitati ordinamenti.

Art. 17

1. Per il personale di cui all'articolo precedente che passi dalle dipendenze dello Stato alle dipendenze della Valle d'Aosta e viceversa, il servizio reso all'Amministrazione della Valle viene agli effetti del trattamento di quiescenza, valutato cumulativamente con quello utile a pensione reso anteriormente o posteriormente alle dipendenze dello Stato. Si applicano in tal caso rispettivamente le norme dell'art. 52 dell'ordinamento della Cassa di previdenza delle pensioni dei sanitari.

2. dell'art. 57 dell'ordinamento della Cassa di previdenza delle pensioni degli impiegati degli Enti locali e dell'art. 53 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per i salariati, citati nell'articolo precedente.

Art. 18

1. Sono soppressi nei sottoindicati ruoli organici del personale statale i seguenti posti:

2. Amministrazione della sanita' pubblica:

  1. 1) un posto di medico provinciale di 2ª classe (grado 7°, gruppo A);

  2. 2) un posto di veterinario provinciale di 2ª classe (grado 7°, gruppo A);

3. Amministrazione centrale e periferica dell'agricoltura:

  1. 1) un posto di ispettore superiore (grado 6°, gruppo A).

4. L'eventuale soprannumero che, per effetto di tale soppressione, risultera' nei gradi predetti sara' riassorbito con le prime vacanze che si verificheranno nei relativi gradi di ciascun ruolo.

5. Con successivi provvedimenti, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno disposte le ulteriori riduzioni di ruoli organici conseguenti all'applicazione del decreto medesimo.

Art. 19

1. Su richiesta della Valle d'Aosta puo' essere comandato, con provvedimento dell'amministrazione competente di concerto con il Ministero del tesoro a prestare servizio presso la Valle, personale di ruolo dello Stato.

2. Durante il periodo di servizio presso la Valle d'Aosta il personale camandato conservera' il trattamento economico spettantegli. Il relativo onere passa a carico del bilancio della Valle d'Aosta.

Art. 20

1. Il personale del soppresso Consorzio provinciale antitubercolare di Aosta sara' trasferito al Consorzio antitibercolare della Valle d'Aosta ed al Consorzio provinciale antitubercolare di Torino, secondo la ripartizione che sara' fatta tra i due Enti in relazione alle esigenze dei rispettivi servizi. In caso di contestazione decide l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica con suo decreto.

Art. 21

1. Il personale del soppresso Ente provinciale dei turismo di Aosta sara' trasferito alla Valle d'Aosta ed all'Ente provinciale del turismo di Torino, secondo la ripartizione che sara' fatta, tra i due Enti in relazione alle esigenze dei rispettivi servizi. In caso di contestazione decide il Presidente del Consiglio dei Ministri con suo decreto.