Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro
Testo in vigore al
Art. 12
1. Le norme contenute nei precedenti articoli dal 2 all'11 si applicano agli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 luglio 1967.
Art. 13
1. Con effetto dal 1 luglio 1965, la quota fissa di contributo pari a lire 40.000 annue, a carico dell'ente, prevista dal comma primo dell'art. 11 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, e' soppressa.
2. A partire dalla data predetta, il contributo, a carico dell'ente, dovuto alla Cassa, interamente ragguagliato alla retribuzione annua contributiva, e' fissato in misura pari al 17,70 per cento della retribuzione stessa.
Art. 14
1. Per le cessazioni dal servizio contemplate all'articolo 12, i servizi e i periodi ammessi a riscatto in base alle vigenti disposizioni della Cassa per le pensioni ai sanitari determinano, ai fini della misura del trattamento di quiescenza, l'attribuzione ai servizi o periodi stessi di una retribuzione annua pensionabile e, conseguentemente, una maggiorazione della pensione teorica di cui alla lettera a) dell'articolo 6.
2. Per le domande presentate a partire dal 1 luglio 1967, l'attribuzione della retribuzione annua pensionabile di cui al comma precedente e il calcolo del contributo di riscatto si effettuano mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella II allegata alla presente legge.
3. Rimane ferma la riduzione ad un terzo del contributo di riscatto prevista dall'ultimo comma dell'art. 34 della legge 11 aprile 1955, n. 379 e dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 1962, numero 1593.
4. I servizi militari resi anteriormente alla iscrizione oppure resi con interruzione di iscrizione, che non siano gia' utili a trattamento di quiescenza, sono, a domanda, ammessi a riscatto. Il relativo contributo e' pari agli otto decimi di quello derivante dall'applicazione del comma secondo. Le preesistenti norme concernenti i casi e le condizioni per il riconoscimento dei servizi predetti si applicano con limitazione alle domande presentate entro il 30 giugno 1967.
Art. 15
1. A favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari, l'assegno annuo lordo pagabile in dodici rate mensili anticipate ai titolari di pensioni in atto all'inizio del mese, concesso con legge 30 dicembre 1965, n. 1486, e' aumentato, limitatamente al periodo dal 1 luglio 1964 al 30 giugno 1965, di un importo pari al 10 per cento del trattamento annuo in godimento, considerato con esclusione dell'assegno stesso, dell'indennita' integrativa speciale concessa con l'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, dei benefici indicati al secondo comma dell'articolo 7, della eventuale parte aggiuntiva di pensione prevista dallo articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610 e della eventuale maggiorazione per esodo volontario prevista dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1225.
2. Le pensioni dirette della Cassa per le pensioni ai sanitari, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1967, si riliquidano, a decorrere dal 1 luglio 1965 o dalle successive date di decorrenza delle pensioni stesse, con l'applicazione delle norme contenute negli articoli 16, 17 e 18. Per le relative pensioni indirette e di riversibilita', il nuovo importo, con la decorrenza suindicata, si determina prendendo a base il corrispondente, trattamento diretto riliquidato, con l'applicazione dei criteri indicati nei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 9.
3. Per le parti aggiuntive di pensione previste dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, la riliquidazione di cui al comma precedente si effettua aumentandole del 30 per cento.
Art. 16
1. Ai fini della riliquidazione prevista dal comma secondo dell'articolo 15, in relazione al servizio utile computato per la liquidazione della pensione originaria e alla eventuale valutazione delle campagne di guerra o di altri analoghi benefici operata in sede di liquidazione della pensione stessa, si determina il trattamento che deriverebbe qualora la riliquidazione predetta venisse effettuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli da 2 a 8.
2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per ogni pensione, si considera la cessazione dal servizio come avvenuta al 31 dicembre 1966 e si attribuisce una retribuzione annua contributiva virtuale, riferita al 1 gennaio 1967. Per la determinazione di tale retribuzione si considera:
1) per le cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1958:
a) la retribuzione annua contributiva a tale data attribuita ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593, computata, pero', senza l'elevazione al minimo di lire 600.000 prevista dall'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87;
per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958:b) la retribuzione annua contributiva a tale data calcolata ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, senza operare, pero', l'elevazione al minimo di lire 600.000 prevista dall'articolo stesso;
c) la retribuzione annua contributiva riferita alla data di effettiva cessazione dal servizio, calcolata nel modo indicato alla lettera b):
2) per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1965 e anteriori al 1 luglio 1967:
d) la retribuzione annua contributiva al 1 gennaio 1965 calcolata nel modo indicato alla lettera b). Come retribuzione annua contributiva virtuale al 1 gennaio 1967, si attribuisce:
1) per le cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1958, la retribuzione indicata alla lettera a) considerata con l'aumento del 60 per cento e di lire 50.000;
2) per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958 e fino al 30 giugno 1965, la retribuzione piu' favorevole tra quella indicata alla lettera b) considerata con l'aumento del 60 per cento e di lire 50.000 e quella indicata alla lettera c) considerata con l'aumento di lire 50.000;
3) per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 luglio 1965 e fino al 30 giugno 1967, la retribuzione piu' favorevole di cui al precedente n. 2) considerata:
3) nella sua interezza, quando essa non superi la retribuzione di cui alla lettera d) aumentata dell'80 per cento;
4) ridotta agli otto decimi, qualora essa superi la retribuzione di cui alla lettera d) aumentata del 125 per cento; pari all'importo della retribuzione di cui alla lettera d) aumentata dell'80 per cento, negli altri casi non contemplati dalle due precedenti ipotesi.
3. Per la determinazione del trattamento di cui al comma primo, l'applicazione del comma secondo dell'articolo 6 e del comma primo dell'articolo 8 si effettua considerando come retribuzione annua contributiva alla data di cessazione quella virtuale riferita al 1 gennaio 1967 calcolata ai sensi dei precedenti commi secondo e terzo.
Art. 17
1. Le pensioni dirette di privilegio relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1967 e le pensioni dirette non di privilegio relative a cessazioni dal servizio a partire dal 1 luglio 1965 e fino al 30 giugno 1967 sono riliquidate applicando i criteri indicati all'articolo 16.
Art. 18
1. Nei casi di pensioni dirette non privilegiate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1965, per la parte del trattamento annuo contemplata dal comma primo dell'articolo 15, riferita al 30 giugno 1965, si considerano:
a) la maggiorazione che risulterebbe dall'applicazione dei criteri indicati all'articolo 16;
b) la maggiorazione risultante al 30 giugno 1965 dalla concessione dell'assegno annuo di cui alla legge 30 dicembre 1965, n. 1486 e dall'aumento previsto dal comma primo dell'articolo 15;
c) la maggiorazione che deriverebbe dall'applicazione alla predetta parte del trattamento di un aumento pari al venti per cento del trattamento stesso e con l'aggiunta di lire 104.000;
d) l'importo minimo previsto dal comma secondo dell'articolo 8, aumentato di lire 104.000.
2. Le pensioni di cui al comma precedente sono riliquidate apportando alla parte del trattamento di cui al comma stesso la maggiorazione indicata alla lettera c), con l'avvertenza, pero', che la maggiorazione stessa non deve superare quella indicata alla lettera a), ne' esserne inferiore ai sette decimi. La maggiorazione risultante in nessun caso puo' considerarsi inferiore a quella indicata alla lettera b).
3. L'importo del trattamento riliquidato in applicazione del comma precedente e' elevato a quello previsto, dalla lettera d) qualora risulti inferiore.
Titolo II. Modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il ministero del tesoro
Art. 19
1. La Direzione generale degli Istituti di previdenza, a cura del proprio servizio statistico-attuariale, ogni anno compila il bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai sanitari e ne allega la relazione illustrativa ai rendiconti annuali compilati in base alle vigenti disposizioni per la gestione degli Istituti di previdenza.
2. Il prossimo bilancio tecnico sara' compilato con riferimento al 1 gennaio 1968 e la relativa relazione sara' allegata al rendiconto per l'anno 1968.
3. Ai fini di proporre opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la Cassa per le pensioni ai sanitari, la Commissione di studio e' nominata in conformita' delle norme contenute nel terzo comma dell'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Per la nomina di tale Commissione e' necessario che siano state acquisite le risultanze di almeno due bilanci tecnici annuali successivi a quelli che hanno gia' formato oggetto di esame da parte della Commissione precedente.
Art. 20
1. Con effetto dal 1 marzo 1966, tutto il personale dipendente dall'Istituto centrale di statistica, ivi compreso quello con qualifica di direttore generale, in servizio alla data predetta o comunque assunto successivamente, e' iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.
2. Per il personale indicato al comma precedente, il servizio assistito dall'assicurazione collettiva di cui all'ultimo comma, reso alle dipendenze dell'Istituto centrale di statistica anteriormente al 1 marzo 1966 e' riconosciuto utile ai fini del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Cosi' pure, per il personale predetto, e' considerato come utile senza alcun pagamento di contributi il servizio militare reso anteriormente alla data suindicata.
3. I servizi resi all'Istituto centrale di statistica anteriormente al 1 marzo 1966 e non riconosciuti utili ai sensi del comma precedente sono ammessi interamente a riscatto anche se eccedono gli anni 15.
4. Per il personale indicato al comma primo, il contributo relativo ai servizi di cui al comma precedente, nonche' ai periodi di studi universitari che pure siano ammessi a riscatto, e' calcolato secondo le norme stabilite in materia per i dipendenti dello Stato, purche' la domanda sia presentata nel termine perentorio di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.
5. Fermo rimanendo tale termine, nel caso in cui il dipendente dimostri di avere gia' presentato la domanda all'istituto centrale di statistica entro il 31 dicembre 1964 per i servizi predetti ed entro il 31 dicembre 1959 per i periodi di studi universitari, il contributo di riscatto e' calcolato sullo stipendio iniziale della carriera, cui il dipendente apparteneva, in vigore alla data di presentazione della primitiva domanda; qualora tale domanda sia stata presentata posteriormente il contributo e' calcolato sullo stipendio in godimento alla data della domanda stessa.
6. Con effetto dal 1 marzo 1966, le rendite vitalizie a favore dei gia' dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dei loro superstiti, corrisposte a carico del bilancio dell'istituto stesso, per effetto di regolari deliberazioni concessive, al fine dell'integrazione o sostituzione del trattamento dell'assicurazione collettiva di cui al comma seguente fino al livello del sistema di pensionamento statale, nel loro ammontare in atto al 23 febbraio 1966, sono trasferite a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Le predette rendite, per quanto concerne le modifiche nei casi di riversibilita' e di eventuali successive variazioni nel numero dei superstiti, nonche' la corresponsione della indennita' integrativa speciale, sono considerate come pensioni della citata Cassa relative a cessazioni dal servizio dal 1 luglio 1965.
7. Dal 1 marzo 1966 cessa di avere vigore la convenzione stipulata il 3 dicembre 1953 tra l'Istituto centrale di statistica e l'Istituto nazionale delle assicurazioni per l'assicurazione collettiva del personale dipendente. Il valore di riscatto delle relative polizze vigenti, valutato, ai sensi dell'articolo 12 della convenzione, con riferimento al 1 marzo 1966, e' trasferito, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. A tali fine, vengono esclusi i valori relativi alle polizze facoltative, di cui all'articolo 9 della citata convenzione.
Art. 21
1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 10 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione, esclusivamente, nei confronti dei personali dipendenti dagli Enti sottoindicati:
2. Camere di commercio, industria ed agricoltura:
3. Istituti autonomi per le case popolari;
4. Ente nazionale italiano per il turismo;
5. Enti provinciali per il turismo;
6. Comunita' israelitiche;
7. Istituti zooprofilattici;
Art. 22
1. Nel caso di iscritti facoltativamente ad una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, in applicazione dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni, i servizi anteriori alla data di iscrizione alla Cassa stessa resi alle dipendenze dell'ente che ha adottato la relativa deliberazione di massima sono ammessi interamente a riscatto anche se eccedono gli anni 15.
2. In caso di riscatto dei predetti servizi presso le Casse pensioni sopra indicate, i contributi base ed integrativi versati nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti a copertura dei periodi riscattati sono considerati indebiti e trasferiti, senza maggiorazione per interessi, dall'istituto nazionale della previdenza sociale alle Casse summenzionate a scomputo del relativo contributo di riscatto.
3. L'annullamento dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, relativi ai periodi riscattati, ed il loro trasferimento alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, non sono effettuati quando, anteriormente alla data del provvedimento da cui deriva l'iscrizione alle Casse medesime, l'iscritto abbia perfezionato i requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione nell'assicurazione obbligatoria predetta ed abbia inoltrato la relativa domanda all'istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 23
1. A favore dei titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli Istituti di previdenza, qualora non competa l'assegno di superinvalidita', l'assegno suppletivo, concesso con l'articolo 2 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, rimane invariato nella sua misura vigente al 30 giugno 1964.
Art. 24
1. Tra i casi di esonero dal versamento dei contributi contemplati per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dall'articolo 17 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e dall'articolo 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, devono essere considerati esclusi quelli relativi al personale dipendente dalle istituzioni medesime che sia gia' provvisto di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o della Cassa per le pensioni ai sanitari oppure che sia iscritto a tali Casse pensioni per servizi simultanei a quelli resi alle istituzioni stesse.
Art. 25
1. Nei riguardi del dipendente di ruolo statale oppure del dipendente assistito da iscrizione ad una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza che, ai fini del trattamento di quiescenza, abbia reso precedentemente servizi ricongiungibili in applicazione delle norme vigenti, il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale degli studi universitari e a quella dei corsi di specializzazione connessi alla laurea conseguita e' consentito purche' i relativi diplomi siano stati prescritti per l'occupazione di uno dei posti ricoperti nel corso della carriera di servizio ammessa a ricongiunzione.
2. Nei casi contemplati dal comma primo, qualora il richiedente abbia precedentemente reso servizio con iscrizione alla Cassa per le pensioni ai sanitari, e' ammesso comunque il riscatto del periodo corrispondente alla durata legale di un corso di specializzazione per il quale sia stato conseguito il relativo diploma, nonche' il riscatto dei servizi resi con la qualifica di aiuto o di assistente ospedaliero riguard ati dall'articolo 5 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593.
3. Il riscatto previsto dai commi precedenti e' effettuato, per quanto concerne la durata legale degli studi universitari e dei corsi di specializzazione, rispettivamente, con le norme stabilite in materia per i dipendenti dello Stato oppure con quelle della Cassa pensioni presso cui il dipendente risulti iscritto alla data della domanda. Lo Stato o la Cassa acquisisce il contributo di riscatto e si assume in sede di riparto del trattamento di quiescenza, l'onere relativo al periodo riscattato. Il riscatto, per quanto concerne i servizi resi nella qualita' di aiuto o di assistente ospedaliero, e' effettuato con le norme dell'ordinamento della Cassa sanitari, applicate con la riduzione ad un terzo prevista dal comma terzo del precedente articolo 14. Tale Cassa ne acquisisce il contributo, assumendosi il relativo onere in sede di riparto del trattamento di quiescenza.
Art. 26
1. I provvedimenti concernenti le domande di riscatto di servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza e quelle di liquidazione del trattamento stesso, adottati dai competenti organi deliberanti degli Istituti di previdenza e resi esecutivi con decreto del direttore generale degli Istituti medesimi, possono, d'ufficio o a domanda degli interessati, essere revocati o modificati dagli organi deliberanti predetti entro il termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione del decreto agli interessati.
2. La revoca o modifica e' ammessa, entro il termine di tre anni dalla data predetta, quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dalla documentazione acquisita;
b) vi sia stato errore materiale nel computo del servizio ovvero nella determinazione del contributo di riscatto o dell'importo del trattamento di quiescenza: oppure, entro il termine di dieci anni dalla data stessa, quando:
c) siano acquisiti, ad iniziativa delle parti o d'ufficio, documenti che non abbiano formato oggetto di esame in sede di adozione del provvedimento ed abbiano rilevanza sulla determinazione del riscatto o del trattamento di quiescenza;
d) il provvedimento sia stato adottato sopra documenti falsi.
3. Rimangono salve le disposizioni in vigore concernenti i termini per la presentazione delle domande di pensioni di privilegio e per la richiesta degli accertamenti sanitari nei casi di cessazione dal servizio per inabilita'.
Art. 27
1. Sui contributi a favore della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, accertati ogni anno, per la rispettiva competenza, mediante la compilazione degli elenchi generali, non si applicano interessi dopo la scadenza dei relativi ruoli di riscossione prevista dalle vigenti disposizioni, purche' l'intero versamento sia effettuato in unica soluzione entro il 22 agosto dell'anno cui gli elenchi si riferiscono.
2. La norma contenuta nell'articolo 12 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernente la rateizzazione in sei bimestralita' dei contributi dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni ai sanitari, e' estesa ai contributi dovuti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.
3. Le Direzioni provinciali del tesoro, su domanda dell'ente, sono autorizzate a ratizzare i contributi dovuti alle Casse indicate al primo comma con pagamenti mensili o bimestrali da effettuarsi anche in un periodo inferiore a quello previsto dal citato articolo 12. In tale caso, in luogo della maggiorazione del 2,50 per cento prevista dal medesimo articolo, sugli importi delle singole rate si applicano gli interessi semplici calcolati al saggio annuo del 6 per cento.
Art. 28
1. Le disposizioni contenute nel comma primo dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, sono modificate nel senso che le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro sono autorizzate a concedere sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, ciascuna con i propri fondi, non soltanto ai propri iscritti, ma anche agli iscritti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti stessi. Nel caso di sovvenzione concessa da una Cassa ad iscritto ad altra Cassa, qualora ricorra l'applicazione del comma secondo dell'articolo 16 della citata legge 1956, n. 1224, la Cassa erogatrice del trattamento di quiescenza versa alla Cassa mutuante l'importo del debito insoluto che viene trasformato in quota annua vitalizia detraibile dalla pensione.
Art. 29
1. Dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'importo annuo lordo delle pensioni concesse dalle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, e' arrotondato, per eccesso, a cinquecento lire.
2. Per le pensioni vigenti a tale data l'arrotondamento previsto dal precedente comma sara' effettuato direttamente dalle Direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1967
SARAGAT
MORO - COLOMBO - TAVIANI - BOSCO - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE