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Sez. 1 - , Ordinanza n. 3339 del 03/02/2022 (Rv. 664159 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - NULLITA' E ANNULLABILITA' | Plurime rivendicazioni - Nullità di una rivendicazione indipendente - Rivendicazione dipendente munita di validità - Nullità parziale del brevetto - Condizioni.
Stato
decisa il 2022-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664159-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - NULLITA' E ANNULLABILITA'

La nullità parziale del brevetto prevista dall'art. 76, comma 2, c.p.i. provvede all'esigenza di conservare validità alle concorrenti rivendicazioni che si presentino fornite dei requisiti di legge per la brevettazione ed è, pertanto, suscettibile di essere dichiarata in presenza della nullità della rivendicazione indipendente (nella specie, per carenza di altezza inventiva), ove il brevetto consti di un'altra rivendicazione dipendente munita di validità, rispetto alla quale quanto oggetto della rivendicazione nulla possa rilevare come tecnica nota.

Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 76 com. 2, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 79 com. 3, Decreto Legisl. 13/08/2010 num. 131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)