Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27944 del 23/09/2022 (Rv. 665729 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Prescrizione civile – Interruzione - Ricorso per decreto ingiuntivo - Deposito in cancelleria - Insufficienza - Notifica al debitore ingiunto - Necessità - Ragioni.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE
Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto.
Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)