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Sez. 1, Sentenza n. 24438 del 29/04/2015 Cc. (dep. 08/06/2015) Rv. 263972 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Retrodatazione del termine di decorrenza della misura - Definizione del procedimento relativo alla prima ordinanza in senso favorevole all'imputato - Istituto di garanzia previsto dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. - Operatività - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263972-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

In tema di contestazioni a catena, la garanzia processuale contenuta nell'art. 297 comma terzo cod.proc.pen.- relativa alla retrodatazione dei termini di decorrenza della misura cautelare data di esecuzione della prima ordinanza - non viene meno a seguito della definizione del procedimento penale nell'ambito del quale è stato emesso il primo provvedimento restrittivo, quale che sia la conclusione di quest'ultimo, sfavorevole (cfr. Corte cost., sent. n. 233 del 2011), ma anche favorevole all'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero dichiarato estinta per decorrenza termini l'ordinanza applicativa di misura cautelare per il reato di omicidio, retrodatandone la decorrenza alla data di emissione di altra precedente ordinanza coercitiva per il reato di ricettazione, emessa nell'ambito di procedimento riunito sulla base del riconoscimento di una connessione qualificata tra i due reati, e per il quale era intervenuta archiviazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)