Sez. 2, Ordinanza n. 10385 del 20/04/2026 (Rv. 678596-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Tardivo deposito di documenti in primo grado - Rilevabilità da parte del giudice - D'ufficio o su deduzione di parte - Limite temporale - Grado di giudizio in cui si verifica la violazione - Rilevabilità nel grado successivo - Condizioni - Proposizione di motivo d'impugnazione - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
In tema di preclusioni processuali, la tardività del deposito dei documenti nel giudizio può essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio dal giudice per tutto il corso del grado in cui essa si verifica o, nel grado successivo, solo ove sia fatta oggetto di motivo d'impugnazione; in mancanza, è preclusa la possibilità di far valere la nullità, in quanto, esaurito il potere officioso del giudice, si riespande la regola ex art. 157, comma 3, c.p.c..
Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)