Sez. 1, Sentenza n. 1785 del 15/07/1967 (Rv. 328661 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE O DI ALTRE GIURISDIZIONI - DANNI CAGIONATI IN OCCASIONE DELL'ESECUZIONE DI UN OPERA IDRAULICA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE REGIONALE O DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - DISCRIMINAZIONE - CRITERI.*
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE O DI ALTRE GIURISDIZIONI - DANNI CAGIONATI IN OCCASIONE DELL'ESECUZIONE DI UN OPERA IDRAULICA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE REGIONALE O DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - DISCRIMINAZIONE - CRITERI.*
La Competenza dei tribunali ordinari a giudicare delle controversie per danni cagionati dall'occupazione di fondi in occasione dell'esecuzione di un'opera idraulica, sussiste solamente quando, a fondamento della domanda di risarcimento, sia posto un illecito, a norma dell'art 2043 cod. civ., e non sorga controversia sulla demanialita delle acque e sul contenuto o sulla portata del provvedimento amministrativo di concessione. Al di fuori di questa ipotesi, quando colui che lamenta danni conseguenti all'esecuzione o alla manutenzione di opere idrauliche, di bonifica o derivazione od utilizzazione di acque pubbliche agisca in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni stessi, senza lamentare la commissione di alcun fatto illecito, ma adducendo la esistenza di un rapporto di causalita tra l'esecuzione dell'opera ed i danni subiti, anche in relazione al disposto dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sussiste la Competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140, lett. D), del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775. Cfr. 232-66 1654-65 524-64 1070-63. *
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)