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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 37 del 1970

Decisione
decisa il 1970-02-26, depositata il 1970-03-04
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:37
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 4899

  • Pubblico impiego
  • Esecuzione forzata
  • Pignoramento presso terzi
  • D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1
  • Impignorabilità dello stipendio degli impiegati pubblici
  • Pretesa violazione dell'art. 3 della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Nel caso che la stessa questione di legittimità costituzionale è stata già dichiarata non fondata con sentenza e non sono addotti nuovi motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione, la Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative, in esito a cognizione in camera di consiglio dichiara, con ordinanza, la manifesta infondatezza della questione. Cfr.: sent. n. 88/1963.

Norme impugnate

  • art. 1 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1968 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Guidali Carlo e Parisi Vincenzo, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968. Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice relatore Nicola Reale.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza 29 maggio 1968 il tribunale di Milano ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; che innanzi a questa Corte si è costituito, con atto 29 luglio 1968, il signor Carlo Guidali, rappresentato dall'avv. Salvatore D'Anna, il quale ha chiesto che la disposizione denunziata venga dichiarata illegittima.
punto 2
Considerato che, con sentenza n. 88 del 25 maggio 1963, questa Corte ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; che non è stato addotto alcun altro motivo che possa indurre a modificare la precedente decisione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze