Sez. T, Ordinanza n. 31649 del 09/12/2024 (Rv. 673215-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Termini per l'accertamento tributario - Raddoppio dei termini - Regime transitorio di cui all'art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 2015Presupposti - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento tributario, in virtù del regime transitorio di cui all'art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 2015 (applicabile alle sole fattispecie non ricomprese nel precedente regime transitorio di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, non oggetto di abrogazione), per i periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, i termini del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, sono raddoppiati in caso di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale per i reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, a condizione che la denuncia penale sia presentata o trasmessa dall'amministrazione finanziaria entro i termini ordinari fissati dai precedenti commi 130 e 131.
Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 132 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 130 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 131 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 2, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)