Sez. 1, Sentenza n. 5984 del 03/07/1997 (Rv. 505695 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Amministrazione Stato - Dichiarazione tardiva di credito a mezzo di funzionario - Successiva fase istruttoria della causa - Mancata costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato - Conseguenze - Inammissibilità della domanda originaria - Esclusione - Pronuncia nel merito - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE
Una volta che l'Amministrazione dello Stato - agendo attraverso un suo funzionario - abbia debitamente introdotto il giudizio di dichiarazione tardiva di credito al passivo fallimentare, la mancata costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato nella fase istruttoria della causa determina una situazione che - stante la preclusione per l'Amministrazione dello Stato ad agire personalmente ed a svolgere una qualsiasi attività processuale - è di sostanziale sopravvenuta contumacia, con la correlativa disciplina ed implicazioni. Di conseguenza, ove il giudizio prosegua ad impulso dell'amministrazione fallimentare, il Tribunale deve, non già dichiarare l'inammissibilità della domanda ex art. 101 legge fall., ma pronunciare sul suo merito.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 103 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)