diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 149 del 1976

Decisione
decisa il 1976-06-15, depositata il 1976-06-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:149
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 8398

  • Misure di sicurezza
  • Misure di sicurezza personali
  • Cod. pen., artt. 204, cpv., e 222, primo comma
  • Pericolosità sociale presunta
  • Ricovero obbligatorio in un manicomio giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica
  • Assunta violazione degli artt. 3, 13, 27 e 32 della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 cpv. e 222 comma primo del c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 13, 27 e 32 della Costituzione; già dichiarate non fondate con sentenze della Corte n. 68 del 1967 e n. 106 del 1972 e manifestamente infondate con ordinanze n. 141 del 1973, n. 80 e n. 196 del 1974.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 204, secondo comma, e 222, primo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 2 ottobre 1974 dal giudice istruttore del tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Marroccoli Angelo Mario Filippo, iscritta al n. 470 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975; 2) ordinanza emessa il 30 gennaio 1975 dal giudice istruttore del tribunale di Piacenza nel procedimento penale a carico di Del Piano Gaetano, iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975. Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
punto 1
Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe hanno proposto questioni incidentali di legittimità costituzionale degli artt. 204, capoverso, e 222, primo comma, del codice penale, prospettando il dubbio se tali norme - in quanto impongono, nel loro combinato contesto, di sottoporre alle misure di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario anche soggetti di attuale comprovata non pericolosità - contrastino: a) con l'art. 3 della Costituzione, per irrazionale equiparazione delle situazioni, rispettivamente, degli imputati infermi pericolosi ed infermi non pericolosi; b) con gli artt. 13, 27, 32 della Costituzione, laddove prescrivono che la libertà personale è inviolabile, che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, e che non possono in nessun caso essere violati i limiti imposti al rispetto della persona umana; che in nessuno dei giudizi (i quali - per l'identità, appunto, delle questioni trattate - possono essere riuniti) vi è stata, in questa sede, costituzione di parti od intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che identiche questioni, di legittimità degli artt. 204 e 222 codice penale citati, sono già state dichiarate non fondate con sentenze n. 68 del 1967 (in relazione agli artt. 13, 27 e 32 della Costituzione) e n. 106 del 1972 (in riferimento all'art. 3 della Costituzione) ed, inoltre, manifestamente infondate con le successive ordinanze nn. 141 del 1973, 80 e 196 del 1974; che non sono ora neppure addotti argomenti ulteriori o diversi rispetto a quelli già (negativamente) valutati dalla Corte.
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204, capoverso, e 222, comma primo, del codice penale - in riferimento agli artt. 3, 13, 27, 32 della Costituzione - sollevate con le ordinanze in epigrafe indicate. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze