Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 149 del 1976
Massime (1)
Massima n. 8398
- Misure di sicurezza
- Misure di sicurezza personali
- Cod. pen., artt. 204, cpv., e 222, primo comma
- Pericolosità sociale presunta
- Ricovero obbligatorio in un manicomio giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica
- Assunta violazione degli artt. 3, 13, 27 e 32 della costituzione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 cpv. e 222 comma primo del c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 13, 27 e 32 della Costituzione; già dichiarate non fondate con sentenze della Corte n. 68 del 1967 e n. 106 del 1972 e manifestamente infondate con ordinanze n. 141 del 1973, n. 80 e n. 196 del 1974.
Norme impugnate
- art. 204 c.p.
- art. 222, comma 1, c.p.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 204, secondo comma, e 222, primo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 ottobre 1974 dal giudice istruttore del tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Marroccoli Angelo Mario Filippo, iscritta al n. 470 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975;
2) ordinanza emessa il 30 gennaio 1975 dal giudice istruttore del tribunale di Piacenza nel procedimento penale a carico di Del Piano Gaetano, iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
punto 1
Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe hanno proposto questioni incidentali di legittimità costituzionale degli artt. 204, capoverso, e 222, primo comma, del codice penale, prospettando il dubbio se tali norme - in quanto impongono, nel loro combinato contesto, di sottoporre alle misure di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario anche soggetti di attuale comprovata non pericolosità - contrastino:
a) con l'art. 3 della Costituzione, per irrazionale equiparazione delle situazioni, rispettivamente, degli imputati infermi pericolosi ed infermi non pericolosi;
b) con gli artt. 13, 27, 32 della Costituzione, laddove prescrivono che la libertà personale è inviolabile, che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, e che non possono in nessun caso essere violati i limiti imposti al rispetto della persona umana;
che in nessuno dei giudizi (i quali - per l'identità, appunto, delle questioni trattate - possono essere riuniti) vi è stata, in questa sede, costituzione di parti od intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che identiche questioni, di legittimità degli artt. 204 e 222 codice penale citati, sono già state dichiarate non fondate con sentenze n. 68 del 1967 (in relazione agli artt. 13, 27 e 32 della Costituzione) e n. 106 del 1972 (in riferimento all'art. 3 della Costituzione) ed, inoltre, manifestamente infondate con le successive ordinanze nn. 141 del 1973, 80 e 196 del 1974;
che non sono ora neppure addotti argomenti ulteriori o diversi rispetto a quelli già (negativamente) valutati dalla Corte.
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204, capoverso, e 222, comma primo, del codice penale - in riferimento agli artt. 3, 13, 27, 32 della Costituzione - sollevate con le ordinanze in epigrafe indicate. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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