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Sez. 2, Sentenza n. 2148 del 18/07/1974 (Rv. 370494 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE DI CUI ALLA LEGGE N 742 DEL 1969 - TERMINE PENDENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE - APPLICABILITA DELLA SOSPENSIONE.*
Stato
decisa il 1974-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370494-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE DI CUI ALLA LEGGE N 742 DEL 1969 - TERMINE PENDENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE - APPLICABILITA DELLA SOSPENSIONE.*

Al termine annuale per le impugnazioni, gia pendente alla data di entrata in vigore della legge 7 ottobre 1969 n 742 (riguardante la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) e applicabile la sospensione sopravvenuta con tale legge per il periodo 1 agosto-15 settembre. (la Corte di Cassazione ha ritenuto che il principio giurisprudenziale, secondo cui ai termini iniziati sotto il vigore della legge n 818 del 14 luglio 1965, anche se ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge innovativa n 742 del 1969, non e applicabile la nuova disciplina dettata da quest'ultima legge, puo riguardare soltanto quei termini che si consumino prima del periodo di sospensione previsto dalla legge del 1969). (V 410'71, mass n 350012).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 818, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)