Sez. L, Sentenza n. 2816 del 08/05/1984 (Rv. 434849 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - MAGGIORAZIONE PER IL LAVORO FESTIVO - ART. 3 DELLA LEGGE N. 90 DEL 1954 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE EX C.C.N.L. 15 APRILE 1955 - ILLEGITTIMITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - MAGGIORAZIONE PER IL LAVORO FESTIVO - ART. 3 DELLA LEGGE N. 90 DEL 1954 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE EX C.C.N.L. 15 APRILE 1955 - ILLEGITTIMITÀ.*
Ancorché l'art. 3 della legge 31 marzo 1954 n. 90 non includa i lavoratori retribuiti con stipendio fra quelli che hanno diritto ad una maggiorazione retributiva per il lavoro prestato nei giorni di festività infrasettimanali, ai lavoratori retribuiti in misura fissa, come gli autoferrotranvieri, che prestino la loro opera nelle predette festività, in cui avrebbero avuto diritto di astenersi dal lavoro, spetta la maggiorazione per il lavoro festivo. Consegue che l'accordo nazionale 15 aprile 1955 per gli autoferrotranvieri dell'industria privata è inapplicabile nella parte in cui esclude dalla retribuzione la suddetta maggiorazione, risultando la disciplina ivi prevista meno favorevole ai lavoratori di quella dettata da norme imperative e perciò nulla, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., e sostituita di diritto dal trattamento legale. (Conf 6615/82, mass n 424255).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 1, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 2, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)