Sez. U - , Ordinanza n. 7929 del 20/03/2019 (Rv. 653433 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Deliberazione di non idoneità all’incarico di medico penitenziario - Impugnazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia concernente l'impugnazione della delibera di non idoneità allo svolgimento dell'incarico di medico penitenziario e degli atti ad essa prodromici, attesa la natura peculiare di tale attività, non assimilabile al pubblico impiego bensì al lavoro autonomo, nel cui ambito le modalità concrete del relativo svolgimento - in particolare, l'organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni e l'obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere e dal dirigente sanitario - non integrano indici della subordinazione ma sono espressione del necessario coordinamento con l'attività dell'amministrazione e con la complessa realtà del carcere, restando altresì irrilevante la circostanza che la scelta dei medici cui affidare l'incarico faccia seguito ad una procedura concorsuale per titoli.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 09/10/1970 num. 740 art. 2, Legge 09/10/1970 num. 740 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)