Sez. 5, Sentenza n. 24913 del 25/11/2005 (Rv. 585425 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Accertamento con adesione ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 564 del 1994 - Cause ostative - Notifica del processo verbale di accertamento - Idoneità della mera consegna a realizzare l'impedimento - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE
In tema di accertamento con adesione, il riferimento, contenuto nell'art. 3 del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, come modificato dall'art. 1 del decreto legge 9 agosto 1995, n. 345, alla notificazione del processo verbale di constatazione, quale fatto ostativo alla definizione, non esclude che la fattispecie impeditiva possa realizzarsi anche attraverso la mera consegna del processo verbale all'interessato; la relativa attestazione, infatti, costituendo prova ufficiale di tale adempimento, è idonea a soddisfare le esigenze di certezza sottese alla forma speciale prescritta affinché il contenuto dell'atto sia portato a conoscenza dell'interessato, non valendo, in contrario, il riferimento alle modalità previste per l'atto di accertamento, per il quale non sono prescritte forme di comunicazione preliminari o alternative alla notifica.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 09/08/1995 num. 345 art. 1 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Legge 18/10/1995 num. 427 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)