Sez. 2 - , Sentenza n. 24247 del 04/10/2018 (Rv. 650648 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Disciplina dei registri di carico e scarico dei rifiuti - Art. 52, comma 2, d.lgs. n. 22 del 1997 - Duplicità degli illeciti - Distinzione - Tenuta incompleta dei detti registri - Adempimento "per relationem" tramite altra documentazione - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative concernenti i rifiuti, l'illecito relativo alla tenuta in maniera incompleta del registro di carico e scarico di cui all'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, a differenza della fattispecie di omessa tenuta del medesimo registro, pure prevista in tale disposizione, presuppone l'istituzione di detto registro e consiste nella violazione dell'obbligo di annotazione il quale, avendo la funzione di consentire un controllo sulla natura e la quantità dei rifiuti prodotti, in modo da adottare le opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento legittimo degli stessi, esige rigore formale e non può essere adempiuto "per relationem", attraverso l'utilizzazione di altra documentazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)