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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Terza Sezione) del 19 febbraio 2004, causa C-312/03

Decisione
decisa il 2004-02-19
ECLI
ECLI:EU:C:2004:116

Epigrafe

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 febbraio 2004 Nella causa C-312/03, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Martin, in qualità di agente, ricorrente, contro Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra E. Dominkovits, in qualità di agente, convenuto, avente ad oggetto la domanda diretta a far constatare che, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva, LA CORTE (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs cancelliere: sig. R. Grass vista la relazione del giudice relatore, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 23 luglio 2003, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, a norma dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
punto 2
La direttiva 1999/44 prevede, all'art. 11, n. 1, che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 1o gennaio 2002 e che ne informano immediatamente la Commissione.
punto 3
Non essendole state comunicate le misure prese per assicurare l'attuazione della direttiva 1999/44 in diritto belga nel termine previsto dalla detta direttiva, la Commissione ha avviato il procedimento di inadempimento di cui all'art. 226 CE. Dopo aver invitato il Regno del Belgio a presentare le proprie osservazioni, il 19 dicembre 2002 la Commissione, ha emesso un parere motivato invitando tale Stato ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entrò due mesi dalla data della sua notifica. Poiché il Regno del Belgio non ha risposto a tale parere, la Commissione ha presentato il presente ricorso.
punto 4
La Commissione sostiene che, non adottando le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/44, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni pertinenti di quest'ultima.
punto 5
Il Regno del Belgio non contesta la mancata attuazione della detta direttiva. Esso segnala tuttavia che il Consiglio dei Ministri ha adottato un progetto di legge 7 febbraio 2003, depositato presso la Camera dei rappresentanti il 19 febbraio seguente. Tale progetto, però, non ha potuto essere approvato prima dello scioglimento delle Camere e pertanto deve nuovamente essere sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei Ministri prima di poter essere rinviato al Parlamento.
punto 6
Occorre constatare che il Regno del Belgio non nega che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, i provvedimenti necessari per recepire la direttiva 1999/44 non erano ancora stati adottati e che, a questo proposito, esso si limita a esporre lo stato di avanzamento del procedimento per garantire tale attuazione.
punto 7
Orbene, secondo costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 16 gennaio 2003, causa C-63/02, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-821, punto 11).
punto 8
Nel caso di specie, è pacifico che alla scadenza del termine assegnato nel parere motivato non era stata ancora adottata alcuna misura diretta ad assicurare l'attuazione della direttiva 1999/44 nell'ordinamento giuridico belga.
punto 9
Pertanto, si deve ritenere fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
punto 10
Di conseguenza, occorre constatare che, non adottando nel termine assegnato nel parere motivato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/44, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

Sentenza › Sulle spese

punto 11
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno del Belgio, rimasto soccombente, va condannato alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non adottando nel termine assegnato nel parere motivato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. 2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

Firme

Rosas Schintgen Colneric Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 febbraio 2004. Il cancelliere R. Grass Il presidente della Terza Sezione A. Rosas

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