Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17804 del 17/10/2012 (Rv. 623951 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) | Accertamento fondato sugli studi di settore - Legittimità - Presupposti - Mero scostamento dei dati dichiarati rispetto a quelli relativi alla media del settore - Sufficienza - Esclusione - Onere di motivazione dell'Amministrazione sulle giustificazioni addotte dal contribuente - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)
È viziato da illegittimità l'avviso di accertamento fondato sul mero scostamento dei dati dichiarati dal contribuente rispetto a quelli relativi alla media del settore, senza che l'Amministrazione finanziaria suffraghi la pretesa con ulteriori elementi ed indizi idonei a dimostrarne l'inattendibilità, e senza che siano state prese in esame, nella motivazione dell'accertamento, le giustificazioni del contribuente, attese l'esigenza di un fattore di adeguamento personalizzato che tenga conto della probabilità di errore nella stima, come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 105 del 2003, e l'inidoneità della media di settore a costituire un fatto che di per sé solo integri la prova presuntiva di un effettivo maggior reddito o, comunque, determini l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)