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Sez. 6, Sentenza n. 16058 del 22/04/1989 Ud. (dep. 18/11/1989) Rv. 182582 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - CONSEGNA DELLA COSA PROMESSA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA SUSSISTENZA - RATIO.*
Stato
decisa il 1989-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182582-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - CONSEGNA DELLA COSA PROMESSA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA SUSSISTENZA - RATIO.*

Ricorre il reato di concussione quando il pubblico ufficiale, abusando dei propri poteri, con minacce o altri mezzi fraudolenti, abbia creato o, insinuato nel soggetto passivo uno stato di paura o di timore idoneo a viziarne o ad eliderne la volontà, costringendolo o inducendolo alla promessa o alla dazione di una somma di denaro o di altra utilità non dovuta. Ne consegue che l'indebita promessa di denaro o di altra utilità, effettuata nei modi previsti dall'art. 317 cod. pen., integra gli estremi del reato consumato di concussione, mentre la successiva consegna della cosa promessa realizza solo il conseguimento dello illecito profitto derivante dal reato già consumato che, nella economia della fattispecie legale di cui all'art. 317 cod. pen., rappresenta un post factum, irrilevante ai fini della sussistenza del reato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)