Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 292 del 1983
Massime (1)
Massima n. 14670
- Tribunale per i minorenni
- Competenza
- Minori e maggiori degli anni diciotto imputati in concorso
- Reati commessi nello stesso contesto dai soli minori
- Sottrazione alla cognizione del giudice ordinario
- Ordinanza di rinvio
- Carenza di motivazione sulla rilevanza
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost. - nella parte in cui esclude, nei procedimenti in cui siano imputati in concorso minori e maggiori degli anni diciotto, la competenza del giudice ordinario a giudicare simultaneamente anche i reati commessi, nello stesso contesto, dai soli minori - in quanto alla carenza di motivazione in ordine alla rilevanza - che si riscontra nella ordinanza di rimessione - non può sopperire il rinvio alle note scritte del P.M. restando anche in tal caso insoddisfatta la fondamentale esigenza della chiara e generale conoscenza, attraverso l'apposito regime di pubblicità delle relative ordinanze (art. 23, secondo comma, l. n. 87/1953) delle questioni di legittimità costituzionale deferite alla Corte. - O. n. 140/1983.
Norme impugnate
- art. 9 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404
- legge 27 maggio 1935, n. 835
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1935, n. 835, promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1980 dal tribunale per i minorenni di Napoli, nel procedimento penale a carico di Suarino Natale, iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 1980.
Udito, nella camera di consiglio del 27 aprile 1983, il Giudice relatore Antonino De Stefano.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 giugno 1980 il tribunale per i minorenni di Napoli ha deferito a questa Corte, su istanza del Pubblico Ministero, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1935, n. 835, "nella parte in cui esclude, nei procedimenti in cui siano imputati in concorso minori e maggiori degli anni diciotto, la competenza del giudice ordinario a giudicare simultaneamente anche i reati commessi, nello stesso contesto, dai soli minori".
punto 2
Considerato che nell'ordinanza di rimessione mancano adeguati elementi per la ricostruzione della concreta fattispecie, con la conseguente impossibilità di valutare gli effettivi termini di operatività della norma impugnata;
che da ciò deriva una carenza di motivazione in ordine alla rilevanza, nel giudizio di provenienza, della dedotta questione;
che a tale carenza non può sopperire il rinvio fatto alle argomentazioni svolte dal P.M. nelle sue note scritte, restando anche in tal caso insoddisfatta la fondamentale esigenza della chiara e generale conoscenza, attraverso l'apposito regime di pubblicità delle relative ordinanze, delle questioni di legittimità costituzionale deferite alla Corte, nel duplice aspetto della loro rilevanza nel giudizio a quo e della loro non manifesta infondatezza;
che deve, pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanza n. 140 del 1983), dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1935, n. 835, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 24 giugno 1980 (RO. n. 655 del 1980) dal tribunale per i minorenni di Napoli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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